Art. 2. 
  1. Le disposizioni della direttiva del Consiglio del  17  settembre
1984,  n.  84/529/CEE,  si  applicano   agli   apparecchi   elevatori
elettrici, idraulici od oleoelettrici,  installati  stabilmente,  che
servono piani definiti, aventi una cabina attrezzata per il trasporto
di persone, o di persone e cose, sospesa mediante  cavi  o  catene  o
retta da uno o piu' martinetti e che si sposta, almeno  parzialmente,
lungo guide verticali  o  la  cui  inclinazione  sulla  verticale  e'
inferiore a 15°, denominati ascensori. 
  2. All'art. 1, paragrafo 2, terzo  trattino,  della  direttiva  del
Consiglio del 17 settembre 1984, n.  84/529/CEE,  sono  soppresse  le
parole: "gli ascensori  e  i  montacarichi  non  azionati  da  motore
elettrico, gli impianti azionati da un  fluido  (in  particolare  gli
ascensori e i montacarichi idraulici ed oleoelettrici)". 
 
          Nota all'art. 2: 
             - L'art. 1, paragrafo 2, della direttiva  84/529/CEE  e'
          il seguente: 
             "2. Sono esclusi dal campo d'applicazione della presente
          direttiva: 
              -  gli  ascensori  specialmente  progettati  per  scopi
          militari o sperimentali,  nonche'  quelli  utilizzati  come
          attrezzature sulle  navi,  negli  impianti  destinati  alla
          prospezione e allo sfruttamento in mare,  nelle  miniere  o
          per la manipolazione di sostanze radioattive; 
              - gli ascensori destinati esclusivamente  al  trasporto
          di cose; 
              - gli ascensori e i montacarichi non azionati da motore
          elettrico,  gli  impianti  azionati  da   un   fluido   (in
          particolare gli ascensori e  i  montacarichi  idraulici  ed
          oleoelettrici), gli impianti elevatori conosciuti sotto  le
          seguenti   denominazioni:    paternoster,    elevatori    a
          cremagliera, elevatori a coclea, elevatori di scenotecnica,
          impianti a ingabbiamento, skips, ascensori  e  montacarichi
          di cantiere edile e di lavori pubblici, gli impianti per la
          costruzione  e  la  manutenzione   e   gli   ascensori   di
          fabbricazione  speciale  per  il  trasporto   di   minorati
          fisici". 
             - Il testo dell'allegato I alla direttiva n. 84/529/CEE,
          come sostituito dall'art. 1 della direttiva n. 86/312/CEE e
          dall'art. 1 della direttiva  n.  90/486/CEE,  recepita  dal
          presente decreto: 
                                  "ALLEGATO I 
             1. Gli apparecchi di cui  all'articolo  1,  paragrafo  1
          devono  corrispondere  alle  seguenti  norme  adottate  dal
          Comitato europeo di normalizzazione (CEN), salvo per quanto
          concerne i punti contemplati al paragrafo 2: 
              - EN 81-1  (edizione  del  dicembre  1985).  Regole  di
          sicurezza  per  la  costruzione  e  l'installazione   degli
          ascensori e dei montacarichi. Parte 1: ascensori elettrici; 
              - EN 81-2  (edizione  del  novembre  1987).  Regole  di
          sicurezza  per  la  costruzione  e  l'installazione   degli
          ascensori e dei montacarichi. Parte 2: ascensori idraulici. 
             2.  Tali  norme  sono  applicabili   con   le   seguenti
          modifiche: 
              2.1. Punto 12.4.2.1. (valido unicamente per la norma EN
          81-1 - Edizione del dicembre 1985). 
              L'ultima frase e' sostituita dal seguente testo: 
              'Tuttavia, fino al 26 settembre 1991, gli Stati  membri
          rimangono liberi di imporre o meno tale obbligo'. 
              2.2. Punto 13.1.1.4 
              Questo punto e' sostituito dal seguente testo: 
              'L'impianto elettrico degli ascensori deve: 
              a) soddisfare  alle  esigenze  indicate  nei  documenti
          armonizzati  del  comitato   europeo   di   normalizzazione
          elettrica (CENELEC) approvate dai  comitati  elettrotecnici
          nazionali dei Paesi della Comunita' economica europea; 
              b) in mancanza dei  documenti  armonizzati  di  cui  al
          punto a)  concernenti  l'installazione  di  apparecchiature
          elettriche, soddisfare alle esigenze delle regolamentazioni
          nazionali del Paese in cui l'ascensore viene installato'. 
              2.3. Punto 13.1.2 
              Sostituire con il seguente testo: 
              'Nei  locali  delle  macchine  e   delle   pulegge   e'
          necessaria una protezione dai contatti diretti per mezzo di
          involucri che abbiano un grado di protezione IP 2 X'. 
              2.4. Punto F.0.1.6 
              Questo punto e' completato come segue: 
              ' .. conformemente all'articolo 13, paragrafo 2,  della
          direttiva 84/528/CEE'".