Art. 2. 1. Le disposizioni della direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, si applicano agli apparecchi elevatori elettrici, idraulici od oleoelettrici, installati stabilmente, che servono piani definiti, aventi una cabina attrezzata per il trasporto di persone, o di persone e cose, sospesa mediante cavi o catene o retta da uno o piu' martinetti e che si sposta, almeno parzialmente, lungo guide verticali o la cui inclinazione sulla verticale e' inferiore a 15°, denominati ascensori. 2. All'art. 1, paragrafo 2, terzo trattino, della direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, sono soppresse le parole: "gli ascensori e i montacarichi non azionati da motore elettrico, gli impianti azionati da un fluido (in particolare gli ascensori e i montacarichi idraulici ed oleoelettrici)".
Nota all'art. 2: - L'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 84/529/CEE e' il seguente: "2. Sono esclusi dal campo d'applicazione della presente direttiva: - gli ascensori specialmente progettati per scopi militari o sperimentali, nonche' quelli utilizzati come attrezzature sulle navi, negli impianti destinati alla prospezione e allo sfruttamento in mare, nelle miniere o per la manipolazione di sostanze radioattive; - gli ascensori destinati esclusivamente al trasporto di cose; - gli ascensori e i montacarichi non azionati da motore elettrico, gli impianti azionati da un fluido (in particolare gli ascensori e i montacarichi idraulici ed oleoelettrici), gli impianti elevatori conosciuti sotto le seguenti denominazioni: paternoster, elevatori a cremagliera, elevatori a coclea, elevatori di scenotecnica, impianti a ingabbiamento, skips, ascensori e montacarichi di cantiere edile e di lavori pubblici, gli impianti per la costruzione e la manutenzione e gli ascensori di fabbricazione speciale per il trasporto di minorati fisici". - Il testo dell'allegato I alla direttiva n. 84/529/CEE, come sostituito dall'art. 1 della direttiva n. 86/312/CEE e dall'art. 1 della direttiva n. 90/486/CEE, recepita dal presente decreto: "ALLEGATO I 1. Gli apparecchi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 devono corrispondere alle seguenti norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), salvo per quanto concerne i punti contemplati al paragrafo 2: - EN 81-1 (edizione del dicembre 1985). Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi. Parte 1: ascensori elettrici; - EN 81-2 (edizione del novembre 1987). Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi. Parte 2: ascensori idraulici. 2. Tali norme sono applicabili con le seguenti modifiche: 2.1. Punto 12.4.2.1. (valido unicamente per la norma EN 81-1 - Edizione del dicembre 1985). L'ultima frase e' sostituita dal seguente testo: 'Tuttavia, fino al 26 settembre 1991, gli Stati membri rimangono liberi di imporre o meno tale obbligo'. 2.2. Punto 13.1.1.4 Questo punto e' sostituito dal seguente testo: 'L'impianto elettrico degli ascensori deve: a) soddisfare alle esigenze indicate nei documenti armonizzati del comitato europeo di normalizzazione elettrica (CENELEC) approvate dai comitati elettrotecnici nazionali dei Paesi della Comunita' economica europea; b) in mancanza dei documenti armonizzati di cui al punto a) concernenti l'installazione di apparecchiature elettriche, soddisfare alle esigenze delle regolamentazioni nazionali del Paese in cui l'ascensore viene installato'. 2.3. Punto 13.1.2 Sostituire con il seguente testo: 'Nei locali delle macchine e delle pulegge e' necessaria una protezione dai contatti diretti per mezzo di involucri che abbiano un grado di protezione IP 2 X'. 2.4. Punto F.0.1.6 Questo punto e' completato come segue: ' .. conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 84/528/CEE'".