Art. 3.
  1.  Il  testo  del  punto  1  dell'allegato  I  della direttiva del
Consiglio del 17  settembre  1984,  n.  84/529/CEE,  come  sostituito
dall'art.  1 della direttiva della Commissione del 18 giugno 1986, n.
86/312/CEE, e' sostituito dal seguente:
  "1.  Gli  apparecchi  di  cui  all'art.  1,  paragrafo  1,   devono
corrispondere  alle  seguenti  norme adottate dal Comitato europeo di
normalizzazione (CEN), salvo per quanto concerne i punti  contemplati
al paragrafo 2:
   -  EN 81 - 1 (edizione del dicembre 1985). Regole di sicurezza per
la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei  montacarichi.
Parte 1: ascensori elettrici.".
   -  EN 81 - 2 (edizione del novembre 1987). Regole di sicurezza per
la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei  montacarichi.
Parte 2: ascensori elettrici".
  2. Nel punto 2 dell'allegato I della direttiva del Consiglio del 17
settembre  1984,  n.  84/529/CEE,  come  sostituito dall'art. 1 della
direttiva della Commissione del 18 giugno  1986,  n.  86/312/CEE,  le
parole:  "2. Tale norma e' applicabile con le seguenti modifiche: 2.1
Punto 12.4.2.1." sono sostituite dalle seguenti: "2. Tali norme  sono
applicabili  con  le  seguenti modifiche: 2.1 Punto 12.4.2.1. (valido
unicamente per la norma EN 81.1 - Edizione del dicembre 1985).".