Art. 4.
  1. Per gli ascensori in servizio privato idraulici ed oleoelettrici
rientranti  nel  campo  di  applicazione  del presente regolamento e'
consentita l'installazione secondo le normative ad esso  preesistenti
a  condizione  che  i relativi progetti per ottenere l'autorizzazione
prima   della   messa   in   servizio    siano    stati    presentati
all'amministrazione  competente entro il termine di entrata in vigore
del presente regolamento.