Art. 4. 1. Per gli ascensori in servizio privato idraulici ed oleoelettrici rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento e' consentita l'installazione secondo le normative ad esso preesistenti a condizione che i relativi progetti per ottenere l'autorizzazione prima della messa in servizio siano stati presentati all'amministrazione competente entro il termine di entrata in vigore del presente regolamento.