Art. 5. 1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 marzo 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri PALADIN, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1994 Atti di Governo, registro n. 91, foglio n. 4