Art. 5.
  1.  Le  disposizioni  del presente regolamento entrano in vigore il
trentesimo giorno successivo a quello della sua  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 28 marzo 1994
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  PALADIN,     Ministro     per    il
                                  coordinamento    delle    politiche
                                  comunitarie
Visto, il Guardasigilli: CONSO
  Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1994
  Atti di Governo, registro n. 91, foglio n. 4