IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449;
Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, contenente nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;
Visto l'articolo 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1992, n.
515, di attuazione della direttiva 90/619/CEE sulle disposizioni
riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni sulla cessazione dell'obbligo delle imprese che
esercitano l'assicurazione sulla vita di cessione di quota parte dei
rischi all'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a. e sul
conseguente obbligo di restituzione delle attivita' costituite a
copertura delle riserve tecniche iscritte a fronte delle cessioni
stesse;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 maggio 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del commercio con l'estero e, ad interim, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del
tesoro e delle finanze;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Dal 1 gennaio 1994 per le imprese che esercitano l'assicurazione
sulla vita cessa, anche per i contratti conclusi prima del 20 maggio
1993, l'obbligo di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 del testo unico
delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e
agli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre 1986, n. 742.
2. Dal 1 gennaio 1994 cessa l'obbligo, disposto dal comma 8
dell'articolo 31 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, di iscrivere
tra gli elementi dell'attivo un ammontare non inferiore a quello
delle riserve tecniche relative alle quote cedute dalle imprese ai
sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio
delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.
3. Dal 1 gennaio 1994 l'obbligo delle imprese di assicurazione di
iscrivere tra gli elementi dell'attivo disponibilita' comprese tra
quelle indicate nel comma 1 dell'articolo 32 della legge 22 ottobre
1986, n. 742, va adempiuto per un ammontare non inferiore a quello
delle riserve tecniche di cui all'articolo 31 della stessa legge,
comprese le quote cedute di cui al comma 1.
4. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge 22 ottobre 1986, n. 742,
e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
" s) il credito nei confronti della CONSAP - Concessionaria
servizi assicurativi pubblici S.p.a., per la restituzione delle
attivita' costituite a copertura delle riserve tecniche iscritte a
fronte delle cessioni legali effettuate dalle imprese in base alle
disposizioni sull'obbligo di cessione.".
5. La CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a.
provvede, entro il termine del 31 dicembre 1998 e secondo modalita'
da concordare, alla restituzione alle imprese cedenti delle attivita'
costituite a copertura delle riserve tecniche iscritte fino al 31
dicembre 1993 per le quote cedute dalle imprese ai sensi delle
disposizioni sull'obbligo di cessione, al netto delle provvigioni
d'acquisto rimaste da ammortizzare.
6. A seguito della scissione dell'Istituto nazionale delle
assicurazioni - INA S.p.a., con attribuzione alla CONSAP -
Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. delle attivita'
costituite a copertura delle riserve tecniche di cui al comma 4 e del
relativo obbligo di restituzione, il trasferimento di dette attivita'
alla CONSAP, subentrata all'INA a tutti gli effetti negli obblighi e
nei diritti di cui alle leggi richiamate dal comma 1, esonera
l'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a., per quanto
attiene all'obbligo di restituzione, dalla responsabilita' solidale
di cui all'articolo 2504-decies, comma secondo, del codice civile.