Art. 2. 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 6 maggio 1994 
    
                       SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  BARATTA, Ministro del commercio con
                                  l'estero     e,     ad     interim,
                                  dell'industria,  del  commercio   e
                                  dell'artigianato
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro
                                  GALLO, Ministro delle finanze