Art. 10. Obbligo di informazione 1. I soggetti di cui all'articolo 9, o il loro legale rappresentante o un loro delegato risultante da atto scritto, in attesa della definizione del modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano annualmente alla regione o alla provincia delegata, entro il 28 febbraio di ogni anno a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati relativi alle caratteristiche qualitative e quantitative dei residui prodotti, trattati o utilizzati, con la precisazione se trattasi di residuo tossico e nocivo, desunti dai registri di carico e scarico. 2. Le regioni o le province delegate entro il 31 dicembre di ogni anno trasmettono le informazioni ottenute attraverso le comunicazioni di cui al comma 1 al Ministero dell'ambiente, ai fini della valutazione ed elaborazione statistica dei dati, che puo' avvalersi della collaborazione dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in accordo con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.