Art. 10. 
                       Obbligo di informazione 
  1.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  9,   o   il   loro   legale
rappresentante o un loro delegato  risultante  da  atto  scritto,  in
attesa della definizione del modello unico di  dichiarazione  di  cui
alla legge 25  gennaio  1994,  n.  70,  comunicano  annualmente  alla
regione o alla provincia delegata, entro il 28 febbraio di ogni  anno
a partire da quello successivo alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, i dati relativi alle caratteristiche qualitative  e
quantitative dei residui prodotti,  trattati  o  utilizzati,  con  la
precisazione se trattasi di residuo tossico  e  nocivo,  desunti  dai
registri di carico e scarico. 
  2. Le regioni o le province delegate entro il 31 dicembre  di  ogni
anno trasmettono le informazioni ottenute attraverso le comunicazioni
di  cui  al  comma  1  al  Ministero  dell'ambiente,  ai  fini  della
valutazione ed elaborazione statistica dei dati, che  puo'  avvalersi
della collaborazione dell'Unione italiana delle camere di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 8,  comma
2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in  accordo  con  il  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.