Art. 11. C o n t r o l l i 1. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e salvo che la legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano non dispongano diversamente, i controlli sulle operazioni di raccolta, di trasporto, di stoccaggio, di trattamento e di riutilizzo, previste nel presente decreto, sono esercitati dalle province, che si avvalgono, per gli aspetti tecnici, dei competenti servizi tecnici. 2. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche, prelievi di campioni all'interno dello stabilimento, impianto e impresa che produca o che svolga le operazioni di cui al comma 1.