Art. 11. 
                          C o n t r o l l i 
  1. In attuazione dell'articolo 14 della legge  8  giugno  1990,  n.
142, e salvo che la legge regionale  o  delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano non dispongano diversamente,  i  controlli  sulle
operazioni di raccolta, di trasporto, di stoccaggio, di trattamento e
di riutilizzo, previste nel presente decreto, sono  esercitati  dalle
province, che si avvalgono, per gli aspetti tecnici,  dei  competenti
servizi tecnici. 
  2.  Gli  addetti  al  controllo  sono  autorizzati  ad   effettuare
ispezioni,  verifiche,  prelievi  di   campioni   all'interno   dello
stabilimento,  impianto  e  impresa  che  produca  o  che  svolga  le
operazioni di cui al comma 1.