Art. 12. 
                 Sanzioni e causa di non punibilita' 
  1.  Chiunque,  nello  svolgimento  delle  operazioni  previste  nel
presente decreto, relative a residui  individuati,  non  osserva  gli
obblighi stabiliti dall'articolo 4, commi 1  e  2,  dall'articolo  5,
commi 2 e 3,  dall'articolo  6,  commi  2  e  3,  dall'articolo  9  e
dall'articolo 10, comma 1,  e'  punito  con  l'ammenda  da  lire  tre
milioni a dieci milioni. 
  2.  Chiunque,  nello  svolgimento  delle  operazioni  previste  nel
presente decreto, relative  a  residui  individuati  non  osserva  le
prescrizioni di cui all'articolo 6, comma 4, ovvero quelle  stabilite
nel decreto previsto dall'articolo 5, comma 1, e nell'allegato  1  al
decreto  del  Ministro  dell'ambiente  in  data  26   gennaio   1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del  6  febbraio  1990,  e'
punito con l'arresto sino ad un anno o  con  l'ammenda  da  lire  tre
milioni a lire dieci milioni.  In  caso  di  superamento  dei  valori
limite di emissione, ovvero dei valori limite di qualita'  dell'aria,
nonche' di riutilizzo in cicli di combustione di residui non conformi
alle prescrizioni stabilite dal decreto di cui all'articolo 5,  comma
1, si applicano le sanzioni  stabilite  dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. 
  3. Non e' punibile chiunque, prima della data di entrata in  vigore
del presente decreto, ha commesso un fatto previsto  come  reato  dal
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,  e
successive modifiche ed  integrazioni,  nell'esercizio  di  attivita'
qualificate come operazioni  di  raccolta  e  trasporto,  stoccaggio,
trattamento o pretrattamento, recupero o riutilizzo  di  residui  nei
modi e nei casi previsti ed  in  conformita'  alle  disposizioni  del
decreto  del  Ministro  dell'ambiente  in  data  26   gennaio   1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1990, ovvero
di norme regionali. 
  4. Le disposizioni del decreto del Presidente della  Repubblica  10
settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed  integrazioni,  non
si applicano nella parte in  cui  disciplinano,  anche  agli  effetti
sanzionatori, le attivita'  che  il  presente  decreto  disciplina  e
qualifica come attinenti al riutilizzo dei residui. Si  applicano  le
sanzioni previste dal decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
settembre 1982, n. 915, qualora i residui non siano destinati in modo
effettivo ed oggettivo al riutilizzo.