Art. 13. 
                        Abrogazione di norme 
  1. E' abrogato l'articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 1988,  n.
397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre  1988,  n.
475. Sono fatte  salve  le  leggi  regionali  in  materia  in  quanto
compatibili con le disposizioni di principio del presente decreto.