Art. 14. 
                      Disposizioni transitorie 
  1.  In  attesa  della  prima  individuazione  dei  residui  di  cui
all'articolo 5, comma 1, sono sottoposti alle procedure agevolate  di
cui al predetto articolo 5, commi 2, 3 e 4, 
i residui destinati al riutilizzo in processi produttivi  in  base  a
specifica  disciplina  regionale  che  risultano   individuati,   con
riferimento  alle   caratteristiche,   alla   provenienza   ed   alla
destinazione, negli elenchi  trasmessi  dalle  regioni  al  Ministero
dell'ambiente  ed  al  Ministero  dell'industria,  del  commercio   e
dell'artigianato alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Per i residui di  cui  al  comma  1,  la  comunicazione  di  cui
all'articolo 5, comma 2, deve precisare anche  l'atto  che  sottopone
l'attivita'  di  riutilizzo  del  residuo  a   specifica   disciplina
regionale. 
  3. Ai fini dell'adempimento di quanto disposto  dagli  articoli  4,
comma 1, e 5,  commi  2  e  3,  sono  valide  le  comunicazioni  gia'
presentate alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  che
contengono tutti gli elementi richiesti dal decreto stesso. 
  4. Ferma l'esclusione da qualsiasi onere finanziario,  a  decorrere
dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del  decreto
di cui all'articolo  5,  comma  7,  la  comunicazione  e'  effettuata
utilizzando l'apposito modulo in carta libera.