Art. 14. Disposizioni transitorie 1. In attesa della prima individuazione dei residui di cui all'articolo 5, comma 1, sono sottoposti alle procedure agevolate di cui al predetto articolo 5, commi 2, 3 e 4, i residui destinati al riutilizzo in processi produttivi in base a specifica disciplina regionale che risultano individuati, con riferimento alle caratteristiche, alla provenienza ed alla destinazione, negli elenchi trasmessi dalle regioni al Ministero dell'ambiente ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Per i residui di cui al comma 1, la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 2, deve precisare anche l'atto che sottopone l'attivita' di riutilizzo del residuo a specifica disciplina regionale. 3. Ai fini dell'adempimento di quanto disposto dagli articoli 4, comma 1, e 5, commi 2 e 3, sono valide le comunicazioni gia' presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto che contengono tutti gli elementi richiesti dal decreto stesso. 4. Ferma l'esclusione da qualsiasi onere finanziario, a decorrere dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 5, comma 7, la comunicazione e' effettuata utilizzando l'apposito modulo in carta libera.