Art. 15. 
         Stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi 
  1. Fatti salvi gli adempimenti in ordine alla tenuta  dei  registri
di carico e scarico di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, lo stoccaggio provvisorio
dei rifiuti tossici e nocivi,  o  qualificati  pericolosi,  non  deve
essere autorizzato ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera d),  e
16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,  n.
915, qualora ricorrano le seguenti condizioni: 
    a) lo stoccaggio deve esere effettuato nello stesso  stabilimento
dove sono svolte le attivita' o i cicli produttivi dai quali decadono
i rifiuti; 
    b)    i     rifiuti     stoccati     non     devono     contenere
policlorodibenzodiossine,                     policlorodibenzofurani,
policlorodibenzofenoli,  policlorobifenile,   policlorotrifenili   in
quantita' superiori a 25 ppm; 
    c) il quantitativo dei rifiuti  stoccati  non  deve  superare  10
metri cubi; 
    d)  i  rifiuti  stoccati  devono  essere  asportati  con  cadenza
semestrale; 
    e) deve essere data comunicazione dello  stoccaggio  dei  rifiuti
alla regione ed alla  sezione  dell'Albo  nazionale  territorialmente
competenti almeno trenta giorni prima  dell'inizio  dello  stoccaggio
stesso; 
    f) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato nel  rispetto
delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in
essi contenute, per tipi omogenei e nel rispetto delle norme tecniche
previste dalla delibera  in  data  27  luglio  1984,  pubblicata  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre
1984, del  Comitato  interministeriale  di  cui  all'articolo  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. 
  2. La comunicazione di cui alla lettera e) del comma 1 deve  essere
corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto  di  notorieta',
resa ai sensi dell'articolo 4 della legge  4  gennaio  1968,  n.  15,
attestante la sussistenza dei requisiti previsti al comma 1,  nonche'
il rispetto della normativa tecnica vigente di cui  alla  lettera  f)
del comma 1 e  deve  essere  rinnovata  in  caso  di  modifica  delle
condizioni richieste; le aziende gia' in possesso dell'autorizzazione
di cui agli articoli 6, comma 1, lettera d), e  16  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.  915,  sono  tenute
alla  presentazione  della  suddetta  dichiarazione   alla   scadenza
dell'autorizzazione stessa. 
  3. Le imprese che effettuano, nei limiti e alle condizioni  di  cui
al comma 1, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e  nocivi  o
qualificati pericolosi all'interno dello  stabilimento  nel  quale  i
rifiuti stessi sono prodotti, sono escluse dall'obbligo di iscrizione
all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei
rifiuti previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 31  agosto  1987,
n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1987,
n. 441.