Art. 15. Stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi 1. Fatti salvi gli adempimenti in ordine alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi, o qualificati pericolosi, non deve essere autorizzato ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera d), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) lo stoccaggio deve esere effettuato nello stesso stabilimento dove sono svolte le attivita' o i cicli produttivi dai quali decadono i rifiuti; b) i rifiuti stoccati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli, policlorobifenile, policlorotrifenili in quantita' superiori a 25 ppm; c) il quantitativo dei rifiuti stoccati non deve superare 10 metri cubi; d) i rifiuti stoccati devono essere asportati con cadenza semestrale; e) deve essere data comunicazione dello stoccaggio dei rifiuti alla regione ed alla sezione dell'Albo nazionale territorialmente competenti almeno trenta giorni prima dell'inizio dello stoccaggio stesso; f) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute, per tipi omogenei e nel rispetto delle norme tecniche previste dalla delibera in data 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. 2. La comunicazione di cui alla lettera e) del comma 1 deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la sussistenza dei requisiti previsti al comma 1, nonche' il rispetto della normativa tecnica vigente di cui alla lettera f) del comma 1 e deve essere rinnovata in caso di modifica delle condizioni richieste; le aziende gia' in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 6, comma 1, lettera d), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono tenute alla presentazione della suddetta dichiarazione alla scadenza dell'autorizzazione stessa. 3. Le imprese che effettuano, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 1, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi o qualificati pericolosi all'interno dello stabilimento nel quale i rifiuti stessi sono prodotti, sono escluse dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.