Art. 3. 
                        D e f i n i z i o n i 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) riutilizzo: processo produttivo o processo di combustione  per
la produzione di  energia  nei  quali  vengono  utilizzati,  anche  o
esclusivamente,  residui  derivanti  da  cicli  di  produzione  o  di
consumo; 
    b) stoccaggio: deposito temporaneo esterno allo  stabilimento  di
produzione dei residui  destinati  al  riutilizzo,  e  precedente  il
trasporto, il trattamento e/o il riutilizzo; 
    c) trasporto: operazione di movimentazione dei residui  destinati
al riutilizzo  dal  luogo  di  produzione  al  luogo  di  stoccaggio,
trattamento e/o riutilizzo; 
    d) trattamento: operazione destinata a consentire  il  riutilizzo
di un residuo; 
    e) materia prima corrispondente: la materia prima o la  fonte  di
energia la cui utilizzazione viene sostituita in tutto o in parte  da
un residuo di un ciclo di produzione o di consumo; 
    f) raccolta: operazione di raggruppamento dei residui; 
    g) residuo: sostanza residuale suscettibile di essere  utilizzata
come materia prima o come fonte di energia.