Art. 4. 
                        Raccolta e trasporto 
  1. Chiunque intenda effettuare operazioni di raccolta  o  trasporto
di residui destinati al riutilizzo deve,  su  carta  libera  e  senza
alcun onere finanziario, darne comunicazione  al  Comitato  nazionale
dell'Albo nazionale delle imprese esercenti  servizi  di  smaltimento
dei rifiuti, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987,
n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1987,
n.  441,  almeno  trenta  giorni  prima  dell'inizio  dell'attivita',
indicando la quantita', la natura,  l'origine,  la  destinazione,  la
frequenza media della raccolta, la tipologia del mezzo  di  trasporto
dei residui; il Comitato redige l'elenco degli  operatori  che  hanno
effettuato le predette comunicazioni. 
  2. Durante il trasporto i residui di cui al presente articolo  sono
identificati dal documento di accompagnamento dei beni viaggianti  di
cui all'articolo 1 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
ottobre 1978, n. 627, dal  quale,  opportunamente  integrato,  devono
risultare in particolare i seguenti dati: 
    a) nome ed indirizzo del produttore o detentore; 
    b) origine, composizione e quantita' del residuo; 
    c)   destinazione   con   l'indicazione   delle   operazioni   di
trattamento, di  stoccaggio  e  di  riutilizzo  cui  e'  soggetto  il
residuo; 
    d) data del trasporto; 
    e) nome ed indirizzo del destinatario. 
  3. I soggetti di cui al comma 1 non  devono  prestare  le  garanzie
finanziarie di cui all'articolo 10, comma  2,  del  decreto-legge  31
agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29
ottobre 1987, n. 441. 
  4. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1  la  raccolta  e  il
trasporto: 
    a)  delle  frazioni  merceologiche  dei  residui  provenienti  da
raccolte finalizzate, effettuate  dai  servizi  di  nettezza  urbana,
dalle associazioni che operano ai  fini  ambientali,  caritatevoli  o
comunque senza fini di lucro, ovvero da soggetti non dotati  di  sede
fissa di cui alla circolare del Ministro delle finanze n. 26  del  19
marzo  1985,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 69 del 21 marzo 1985; 
    b) dei residui inerti purche'  privi  di  amianto,  destinati  ad
essere riutilizzati in conformita' al presente decreto; 
    c) delle terre da coltivo risultanti da operazioni di pulizia dei
prodotti vegetali eduli; 
    d) delle frazioni merceologiche derivanti da raccolte finalizzate
previste da norme statali o regionali  in  attuazione  dei  piani  di
gestione; 
    e) degli scarti delle lavorazioni agromeccaniche, compresi quelli
del verde pubblico e privato, nonche' degli scarti delle  lavorazioni
agroindustriali provenienti dalle piccole e medie imprese.