Art. 5. 
                            Comunicazione 
  1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto,  il  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  i
Ministri  della   sanita'   e   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, definisce, con proprio decreto, le  norme  tecniche
generali che individuano i tipi, le caratteristiche dei residui e  le
condizioni riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute
nei residui, ai valori  limite  di  emissione,  alle  caratteristiche
minime merceologiche dei prodotti ottenuti ed al tipo  di  attivita',
alle quali il riutilizzo dei residui stessi in un processo produttivo
o in un  ciclo  di  combustione  per  la  produzione  di  energia  e'
sottoposto alla disciplina prevista dal  presente  articolo.  Con  le
stesse  modalita'  si  provvede  all'aggiornamento  periodico   delle
suddette norme tecniche e dell'elenco dei residui individuati. 
  2. Chiunque effettua o intende effettuare sul territorio  nazionale
il trattamento, lo stoccaggio o il riutilizzo dei residui di  cui  al
comma 1 e' tenuto a  dare,  in  carta  libera  e  senza  alcun  onere
finanziario, alla sezione regionale dell'Albo nazionale delle imprese
esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui  all'articolo  10
del  decreto-legge  31  agosto  1987,   n.   361,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, ed  alla  regione
territorialmente  competenti  una  comunicazione  corredata  da   una
relazione nella quale sono indicati provenienza,  tipi,  quantita'  e
caratteristiche dei residui da  trattare,  stabilimento  e  ciclo  di
trattamento, di produzione o  di  combustione  nel  quale  i  residui
stessi  sono   destinati   ad   essere   riutilizzati,   nonche'   le
caratteristiche merceologiche dei  prodotti  derivanti  dai  predetti
cicli di riutilizzo. La  regione  puo'  chiedere  ulteriori  dati  ed
informazioni per specificare il rispetto delle  norme  vigenti  sulla
tutela della salute e dell'ambiente e, qualora  accerta  la  mancanza
dei presupposti o dei requisiti dalle stesse richiesti, puo'  vietare
la prosecuzione dell'attivita' ed imporre la rimozione degli  effetti
gia'  prodotti,  dandone  comunicazione   alla   competente   sezione
regionale del suddetto Albo nazionale, che provvede ad aggiornare  di
conseguenza l'elenco di cui al comma 4. 
  3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata almeno
sessanta giorni prima dell'inizio dell'attivita' e rinnovata in  caso
di modifica del processo di trattamento o del ciclo di  produzione  o
di combustione. 
  4.  Le  sezioni  regionali  territorialmente  competenti  dell'Albo
nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei  rifiuti
redigono  l'elenco  degli   operatori   che   hanno   effettuato   la
comunicazione di cui ai commi 2 e 3. 
  5. In attesa dell'adozione delle  norme  di  cui  al  comma  1,  la
disciplina di cui ai commi 2, 3 e 4 si  applica  alle  operazioni  di
trattamento,  stoccaggio  e  riutilizzo  come  materia  prima  in  un
processo produttivo dei residui elencati nell'allegato 1  al  decreto
del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1990, con provenienza  e  destinazione
conformi a quanto previsto nell'allegato medesimo. 
  6 Le norme tecniche di cui al comma 1, relative al  riutilizzo  dei
residui di origine alimentare e vegetale sul suolo, sono definite con
decreto del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  delle  risorse
agricole, alimentari e forestali e della sanita'. 
  7. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   e'
definito un apposito modulo da utilizzare per la comunicazione di cui
ai commi 2 e 3 ed all'articolo 4, comma  1,  ai  fini  di  consentire
l'acquisizione, la rilevazione e l'elaborazione  dei  dati  trasmessi
secondo criteri e modalita' omogenee e uniformi.