Art. 6. Misure di sicurezza e procedure amministrative 1. Ferme restando le disposizioni del presente decreto, allo stoccaggio, al trasporto ed al riutilizzo dei residui di cui all'articolo 5, si applicano altresi' le norme tecniche di sicurezza e le procedure autorizzative previste dalla normativa vigente per le attivita' industriali o commerciali relative alla materia prima corrispondente, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989, ed a quelle concernenti il trasporto ed il deposito di merci pericolose, tenendo conto delle sostanze e delle soglie quantitative che le rendono applicabili. 2. Gli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica inferiore a 3 MW, nonche' gli impianti termici e/o di climatizzazione con potenza termica inferiore a 500 KW, che utilizzano come fonte di energia i residui individuati in base all'articolo 5, sono considerati impianti ad inquinamento poco significativo ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991. Per gli impianti di generazione elettrica di potenza termica superiore la comunicazione di cui all'articolo 5 e' compresa nell'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, sulla quale la regione dovra' esprimersi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta. Resta comunque esclusa l'applica zione dell'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, qualora dall'utilizzo dei residui come fonte di energia derivino variazioni qualitative delle emissioni inquinanti dell'impianto. 3. In mancanza delle norme tecniche di sicurezza di cui al comma 1, l'impresa e' tenuta ad applicare le norme tecniche previste dalla normativa vigente per i rifiuti speciali, ovvero tossici e nocivi, e per le corrispondenti attivita' previste nell'articolo 3 del presente decreto in relazione alle caratteristiche del residuo dichiarate nel registro di carico e scarico e nel documento di accompagnamento di cui agli articoli 4, comma 2, e 9. 4. Lo stoccaggio dei residui tossici e nocivi destinati al riutilizzo, anche se effettuato all'interno dello stabilimento di produzione degli stessi, non puo' comunque superare i centottanta giorni salvo motivata proroga da parte della competente regione e salve le prescrizioni tecniche imposte dalla regione per il periodo di deroga a tutela dell'ambiente e della salute.