Art. 6. 
           Misure di sicurezza e procedure amministrative 
  1. Ferme  restando  le  disposizioni  del  presente  decreto,  allo
stoccaggio,  al  trasporto  ed  al  riutilizzo  dei  residui  di  cui
all'articolo 5, si applicano altresi' le norme tecniche di  sicurezza
e le procedure autorizzative previste dalla normativa vigente per  le
attivita' industriali  o  commerciali  relative  alla  materia  prima
corrispondente,  con  particolare  riferimento  a   quelle   di   cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
in data 31 marzo 1989,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989, ed a quelle  concernenti
il trasporto ed il deposito di merci pericolose, tenendo conto  delle
sostanze e delle soglie quantitative che le rendono applicabili. 
  2. Gli impianti di produzione  di  energia  elettrica  con  potenza
termica inferiore a  3  MW,  nonche'  gli  impianti  termici  e/o  di
climatizzazione  con  potenza  termica  inferiore  a  500   KW,   che
utilizzano come fonte  di  energia  i  residui  individuati  in  base
all'articolo  5,  sono  considerati  impianti  ad  inquinamento  poco
significativo ai sensi e per gli effetti del decreto  del  Presidente
della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 175 del 27 luglio 1991. Per gli impianti di generazione  elettrica
di potenza termica superiore la comunicazione di cui  all'articolo  5
e' compresa nell'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, sulla
quale la regione dovra' esprimersi nel termine perentorio di sessanta
giorni dalla relativa richiesta.  Resta  comunque  esclusa  l'applica
zione  dell'articolo  15,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  24  maggio  1988,  n.   203,   qualora
dall'utilizzo dei residui come fonte di energia  derivino  variazioni
qualitative delle emissioni inquinanti dell'impianto. 
  3. In mancanza delle norme tecniche di sicurezza di cui al comma 1,
l'impresa e' tenuta ad applicare le  norme  tecniche  previste  dalla
normativa vigente per i rifiuti speciali, ovvero tossici e nocivi,  e
per le corrispondenti attivita' previste nell'articolo 3 del presente
decreto in relazione alle caratteristiche del residuo dichiarate  nel
registro di carico e scarico e nel documento  di  accompagnamento  di
cui agli articoli 4, comma 2, e 9. 
  4.  Lo  stoccaggio  dei  residui  tossici  e  nocivi  destinati  al
riutilizzo, anche se effettuato  all'interno  dello  stabilimento  di
produzione degli stessi, non puo'  comunque  superare  i  centottanta
giorni salvo motivata proroga da parte  della  competente  regione  e
salve le prescrizioni tecniche imposte dalla regione per  il  periodo
di deroga a tutela dell'ambiente e della salute.