Art. 7. 
                     Movimenti transfrontalieri 
  1.  L'importazione  e  l'esportazione  dei  residui  destinati   al
riutilizzo sono  disciplinati  dal  regolamento  CEE  n.  259/93  del
Consiglio del 1 febbraio 1993. 
  2. Le imprese e gli stabilimenti che provvedono allo  stoccaggio  o
al trattamento, anche se effettuati in conto terzi, o  al  riutilizzo
dei  residui  importati  ai  sensi  del  comma  1,  soddisfano   alle
condizioni richieste dall'articolo 1,  comma  3,  lettera  b),  primo
trattino,  del  regolamento  CEE   n.   259/93,   qualora   risultino
autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  10
settembre 1982, n. 915, ovvero abbiano effettuato la comunicazione ai
sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, in conformita' alle  disposizioni
del presente decreto. 
  3. Nel termine di emanazione del decreto  di  cui  all'articolo  2,
comma 4, le imprese e gli stabilimenti  che  utilizzano  i  materiali
quotati con precise specifiche merceologiche  in  borse  merci  o  in
listini  e  mercuriali  ufficiali  istituiti  presso  le  camere   di
commercio, industria, artigianato e  agricoltura  dei  capoluoghi  di
regione, oggetto d'importazione ed individuati dalle voci del sistema
doganale riportate nell'allegato II del regolamento  CEE  n.  259/93,
presentano   requisiti   equivalenti   agli   adempimenti   richiesti
dall'articolo 1, comma 3, lettera b), primo  trattino,  del  predetto
regolamento CEE n. 259/93, qualora  abbiano  trasmesso  alle  regioni
territorialmente competenti una dichiarazione, resa  ai  sensi  della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti la provenienza, i  tipi,  le
quantita'  e  le  caratteristiche  merceologiche  dei  materiali   da
utilizzare, nonche' lo stabilimento nel quale i materiali stessi sono
destinati  ad  essere  utilizzati.  Le  imprese  e  gli  stabilimenti
predetti devono annotare sui  registri  IVA,  o  su  altre  scritture
contabili obbligatorie, la quantita', la  qualita'  e  l'origine  dei
materiali utilizzati e sono sottoposti ai  controlli  previsti  dalla
normativa vigente. 
  4. All'importazione dei residui di cui  all'articolo  2,  comma  2,
individuati dalle voci del sistema doganale  riportate  nell'allegato
II del regolamento CEE n. 259/93, si applicano, ove non sottoposta  a
specifica disciplina, le disposizioni del comma 3.