Art. 9. Registri di carico e scarico 1. I soggetti che svolgono attivita' di raccolta e trasporto dei residui tossici e nocivi destinati al riutilizzo, nonche' di stoccaggio dei medesimi, anche se effettuato all'interno dello stabilimento di produzione, e coloro che effettuano attivita' di produzione, stoccaggio, importazione, esportazione, trattamento e riutilizzo dei residui sottoposti al regime di cui all'articolo 5 devono annotare, secondo le rispettive operazioni effettuate, su appositi registri numerati e vidimati dall'ufficio del registro al momento del prelievo o dello stoccaggio, giornalmente o in modo congruo rispetto ai relativi processi, per ciascuna tipologia di residui, le seguenti informazioni: a) la quantita' (peso o volume, se necessario correlati alla percentuale di umidita'); b) la qualita' (principali caratteristiche chimiche-fisiche-merceologiche, con la precisazione se trattasi di residuo tossico e nocivo); c) la provenienza (identificazione dell'impianto e dell'attivita' produttiva specifica); d) la frequenza della raccolta; e) il nome dell'impresa che ha effettuato il trasporto in arrivo e in partenza e la relativa targa del mezzo di trasporto utilizzato; f) le date di carico e scarico; g) il modo di trattamento e di riutilizzo. 2. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico i soggetti e le operazioni di cui all'articolo 4, comma 4, chiunque produce residui non tossici e nocivi individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, nell'esercizio di attivita' commerciali e di servizi, nonche' la produzione dei residui di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b), c) ed e). 3. I registri di cui al comma 1 possono essere sostituiti, purche' vidimati ed integrati con gli elementi in esso previsti, da: a) registri di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475; b) registri IVA di acquisto e vendita; c) scrittura ausiliare di magazzino di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; d) altri registri la cui tenuta sia resa obbligatoria da disposizioni di legge se vidimati ed integrati ai sensi del comma 1. 4. I registri devono essere messi a disposizione dell'autorita' di controllo nel caso di ispezione agli insediamenti. 5. I registri devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione. 6. I registri possono essere tenuti anche dalle organizzazioni artigianali interessate, che provvedono ad annotare i dati di cui al comma 1 con cadenza mensile.