Art. 9. 
                    Registri di carico e scarico 
  1. I soggetti che svolgono attivita' di raccolta  e  trasporto  dei
residui  tossici  e  nocivi  destinati  al  riutilizzo,  nonche'   di
stoccaggio  dei  medesimi,  anche  se  effettuato  all'interno  dello
stabilimento di produzione, e  coloro  che  effettuano  attivita'  di
produzione, stoccaggio,  importazione,  esportazione,  trattamento  e
riutilizzo dei residui sottoposti al regime  di  cui  all'articolo  5
devono annotare, secondo  le  rispettive  operazioni  effettuate,  su
appositi registri numerati e vidimati dall'ufficio  del  registro  al
momento del prelievo o  dello  stoccaggio,  giornalmente  o  in  modo
congruo rispetto ai relativi  processi,  per  ciascuna  tipologia  di
residui, le seguenti informazioni: 
    a) la quantita' (peso o  volume,  se  necessario  correlati  alla
percentuale di umidita'); 
    b)      la       qualita'       (principali       caratteristiche
chimiche-fisiche-merceologiche, con la precisazione  se  trattasi  di
residuo tossico e nocivo); 
    c) la provenienza (identificazione dell'impianto e dell'attivita'
produttiva specifica); 
    d) la frequenza della raccolta; 
    e) il nome dell'impresa che ha effettuato il trasporto in  arrivo
e in partenza e la relativa targa del mezzo di trasporto utilizzato; 
    f) le date di carico e scarico; 
    g) il modo di trattamento e di riutilizzo. 
  2. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico  e
scarico i soggetti e le operazioni di cui all'articolo  4,  comma  4,
chiunque produce residui non tossici e nocivi  individuati  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 1, nell'esercizio di attivita'  commerciali  e
di servizi, nonche' la produzione dei residui di cui all'articolo  4,
comma 4, lettere b), c) ed e). 
  3. I registri di cui al comma 1 possono essere sostituiti,  purche'
vidimati ed integrati con gli elementi in esso previsti, da: 
    a) registri di carico e scarico dei rifiuti di  cui  all'articolo
3, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 1988, n.  397,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475; 
    b) registri IVA di acquisto e vendita; 
    c) scrittura ausiliare di magazzino di cui  all'articolo  14  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
successive modificazioni; 
    d)  altri  registri  la  cui  tenuta  sia  resa  obbligatoria  da
disposizioni di legge se vidimati ed integrati ai sensi del comma 1. 
  4. I registri devono essere messi a disposizione dell'autorita'  di
controllo nel caso di ispezione agli insediamenti. 
  5. I registri devono essere conservati per almeno cinque anni dalla
data dell'ultima registrazione. 
  6. I registri possono  essere  tenuti  anche  dalle  organizzazioni
artigianali interessate, che provvedono ad annotare i dati di cui  al
comma 1 con cadenza mensile.