Art. 2.
  1.  E'  ammessa  solamente  la  produzione di vaccini stabulogeni e
autovaccini inattivati, ad una o piu' valenze di origine batterica  o
virale, e associati.
  2. L'inattivazione dei vaccini stabulogeni e degli autovaccini deve
essere  effettuata  con  sostanze  chimiche  consentite e/o con mezzi
fisici.
  3. E' ammesso l'uso di adiuvanti specifici allo scopo di rafforzare
i poteri immunizzanti dei vaccini.
  4. La fabbricazione dei vaccini  stabulogeni  e  degli  autovaccini
inattivati  deve  essere  effettuata  in  conformita' ai procedimenti
generali fissati dalla Farmacopea europea e/o italiana e nel rispetto
della normativa sulle buone pratiche di laboratorio.