Art. 2. 1. E' ammessa solamente la produzione di vaccini stabulogeni e autovaccini inattivati, ad una o piu' valenze di origine batterica o virale, e associati. 2. L'inattivazione dei vaccini stabulogeni e degli autovaccini deve essere effettuata con sostanze chimiche consentite e/o con mezzi fisici. 3. E' ammesso l'uso di adiuvanti specifici allo scopo di rafforzare i poteri immunizzanti dei vaccini. 4. La fabbricazione dei vaccini stabulogeni e degli autovaccini inattivati deve essere effettuata in conformita' ai procedimenti generali fissati dalla Farmacopea europea e/o italiana e nel rispetto della normativa sulle buone pratiche di laboratorio.