Art. 4.
1. I singoli vaccini stabulogeni ed autovaccini possono essere
preparati da un istituto zooprofilattico sperimentale autorizzato
alla loro produzione, dietro richiesta di preparazione effettuata dal
veterinario con ricetta non ripetibile in semplice copia, con
l'indicazione dell'allevamento o dell'animale a cui sono destinati.
2. Ogni produzione di vaccini stabulogeni o autovaccini deve essere
registrata in maniera dettagliata per quanto riguarda:
a) l'allevamento o l'animale da cui sono stati isolati i
microrganismi patogeni, o prelevati gli antigeni per la loro
preparazione;
b) la richiesta di preparazione compilata dal veterinario
d'intesa con il laboratorista dell'istituto zooprofilattico
sperimentale che ha emesso la diagnosi di laboratorio;
c) la composizione qualitativa e quantitativa del vaccino;
d) la durata e le modalita' del trattamento vaccinale utilizzato.
3. Le registrazioni di cui al comma 2 vanno tenute a disposizione
delle competenti autorita' sanitarie, ai fini d'ispezione, per almeno
tre anni. L'elenco dettagliato dei vaccini stabulogeni e degli
autovaccini prodotti, nonche' le relative quantita', vanno riportati
nella relazione tecnica annuale inviata al Ministero della sanita'.
4. L'Istituto produttore provvede alla distribuzione dei vaccini
stabulogeni e autovaccini, indicando nelle istruzioni d'uso, le
corrette modalita' d'impiego.
5. L'Istituto produttore deve conservare opportunamente campioni
dei vaccini stabulogeni ed autovaccini prodotti, fino alla loro data
di scadenza, a disposizione delle autorita' competenti.
6. L'Istituto produttore e' responsabile di eventuali incidenti
vaccinali, qualora sia dimostrabile che tali incidenti sono
ascrivibili a difetti di sterilita' e di innocuita' derivanti dal
processo di produzione.