Art. 4. 1. I singoli vaccini stabulogeni ed autovaccini possono essere preparati da un istituto zooprofilattico sperimentale autorizzato alla loro produzione, dietro richiesta di preparazione effettuata dal veterinario con ricetta non ripetibile in semplice copia, con l'indicazione dell'allevamento o dell'animale a cui sono destinati. 2. Ogni produzione di vaccini stabulogeni o autovaccini deve essere registrata in maniera dettagliata per quanto riguarda: a) l'allevamento o l'animale da cui sono stati isolati i microrganismi patogeni, o prelevati gli antigeni per la loro preparazione; b) la richiesta di preparazione compilata dal veterinario d'intesa con il laboratorista dell'istituto zooprofilattico sperimentale che ha emesso la diagnosi di laboratorio; c) la composizione qualitativa e quantitativa del vaccino; d) la durata e le modalita' del trattamento vaccinale utilizzato. 3. Le registrazioni di cui al comma 2 vanno tenute a disposizione delle competenti autorita' sanitarie, ai fini d'ispezione, per almeno tre anni. L'elenco dettagliato dei vaccini stabulogeni e degli autovaccini prodotti, nonche' le relative quantita', vanno riportati nella relazione tecnica annuale inviata al Ministero della sanita'. 4. L'Istituto produttore provvede alla distribuzione dei vaccini stabulogeni e autovaccini, indicando nelle istruzioni d'uso, le corrette modalita' d'impiego. 5. L'Istituto produttore deve conservare opportunamente campioni dei vaccini stabulogeni ed autovaccini prodotti, fino alla loro data di scadenza, a disposizione delle autorita' competenti. 6. L'Istituto produttore e' responsabile di eventuali incidenti vaccinali, qualora sia dimostrabile che tali incidenti sono ascrivibili a difetti di sterilita' e di innocuita' derivanti dal processo di produzione.