Art. 5.
  Le  autorizzazioni  alla  produzione in atto, gia' concesse in base
alla normativa previgente, sono prorogate fino alla concessione della
nuova autorizzazione, purche' venga presentata specifica  domanda  al
Ministero  della sanita' - Direzione generale dei servizi veterinari,
entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento.