Art. 11. Modifiche all'art. 130 1. L'art. 130, comma 1, e' sostituito dal seguente: "La patente di guida e' revocata dai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C: a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti; b) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'art. 128, risulti non piu' idoneo; c) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.".
Note all'art. 11: - Per il testo vigente dell'art. 130 del D.Lgs. n. 285/1992, si vedano le precedenti note all'art. 2. - Per il testo vigente dell'art. 128 del D.Lgs. n. 285/1992, si vedano le precedenti note all'art. 2.