Art. 11.
                       Modifiche all'art. 130
  1. L'art. 130, comma 1, e' sostituito dal seguente:
  "La patente di guida e' revocata dai competenti uffici  provinciali
della Direzione generale della M.C.T.C:
   a)   quando  il  titolare  non  sia  in  possesso,  con  carattere
permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;
    b)  quando  il  titolare,  sottoposto  alla  revisione  ai  sensi
dell'art. 128, risulti non piu' idoneo;
   c) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria
patente con altra rilasciata da uno Stato estero.".
 
          Note all'art. 11:
             -  Per  il  testo  vigente  dell'art.  130 del D.Lgs. n.
          285/1992, si vedano le precedenti note all'art. 2.
             - Per il testo  vigente  dell'art.  128  del  D.Lgs.  n.
          285/1992, si vedano le precedenti note all'art. 2.