Art. 14.
                       Modifiche all'art. 228
  1. L'art. 228, comma 2, e' sostituito dal seguente:
  "La destinazione degli importi prevista dall'art. 16 della legge  1
dicembre  1986,  n. 870, e' integrata dalla seguente lettera: d) fino
al 10 per cento, per le spese relative al procedimento  centralizzato
di  conferma di validita' della patente di guida di cui all'art. 126.
Rimane identica la destinazione degli importi prevista  dall'art.  19
della  medesima  legge. Con il regolamento di cui al comma 1 potranno
essere, altresi', aggiornati i limiti di destinazione  degli  importi
medesimi  alle  singole voci contemplate nei richiamati articoli 16 e
19.".
 
          Note all'art. 14:
             - Per il testo  vigente  dell'art.  228  del  D.Lgs.  n.
          285/1992, si vedano le precedenti note all'art. 2.
             -  Il  testo  dell'art. 16 della legge n. 870/1986 e' il
          seguente:
             "Art. 16. - 1. L'art. 5 del  decreto-legge  21  dicembre
          1966,  n.    1090,  convertito in legge, con modificazioni,
          dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, modificato dall'art. 8
          della legge 18 ottobre 1978, n.   625,  e'  sostituito  dal
          seguente:
             'Art.  5.  -  In  relazione  agli  introiti  affluiti al
          capitolo di entrata  di  cui  al  precedente  art.  3,  con
          decreti  del  Ministro del tesoro, su proposta del Ministro
          dei trasporti,  sono  disposte  assegnazioni  di  fondi  ad
          appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del
          Ministero  dei trasporti - rubrica (Motorizzazione civile e
          trasporti in  concessione)  -  distintamente  per  ciascuna
          delle spese di cui alle lettere seguenti e con la dotazione
          rispettiva riferita in percentuale ai detti introiti:
               a)  fino  al  10  per  cento - spese relative a misure
          previdenziali contro i rischi connessi all'espletamento  da
          parte   del   personale   della  Direzione  generale  della
          motorizzazione civile e dei trasporti  in  concessione  dei
          servizi   ad   esso  demandati  e  per  spese  relative  ad
          interventi previdenziali in favore dello stesso  personale,
          nonche'   per   interventi   assistenziali  in  favore  del
          personale in servizio o in quiescenza  o  dei  loro  aventi
          causa, sentite le organizzazioni sindacali;
               b)  fino  al  5  per  cento  -  per  la provvista e la
          fornitura gratuita agli  interessi  di  patenti,  carte  di
          circolazione,  moduli  di  domande e di versamenti in conto
          corrente  postale,  nonche'  per  fabbisogni  di  stampati,
          registri,  per  le  spese  relative  alle  gare,  collaudi,
          magazzinaggio, distribuzione  e  spedizione  dei  materiali
          suddetti,   per   sopperire   agli  oneri  derivanti  dalla
          convenzione di cui all'ultimo comma del precedente art.  3,
          e  per  le spese inerenti ai corsi di qualificazione di cui
          al successivo art. 5-bis; e', invece, escluso ogni compenso
          al personale;
               c) fino al 10 per cento  -  per  spese  relative  alle
          attrezzature  tecniche  per  i servizi della motorizzazione
          civile, nonche' alla gestione e manutenzione  dei  relativi
          impianti   ed   alla   manutenzione  degli  annessi  uffici
          operativi'".
             -  Per  il  testo  vigente  dell'art.  126 del D.Lgs. n.
          285/1992, si vedano le precedenti note all'art. 2.
             - Il testo dell'art. 19 della legge n.  870/1986  e'  il
          seguente:
             "Art.  19.  -  1. Le operazioni di cui ai numeri 1), 3),
          4), 5) e 6) della tabella 3, allegata alla presente  legge,
          possono essere effettuate - a richiesta degli interessati -
          presso  le  sedi da essi predisposte e con tutte le spese a
          loro carico. In tal caso il personale sara' compensato  con
          una indennita' oraria commisurata alla diaria di missione.
             2.   Qualora  i  servizi  vengano  effettuati  oltre  10
          chilometri dalla  sede  dell'ufficio,  al  personale  sara'
          riconosciuta, sempre a carico dei richiedenti, l'indennita'
          di  missione  ed  il  rimborso  delle  spese  di  trasporto
          previsti dalle vigenti disposizioni.
             3.  Qualora  i  servizi  di  cui  ai  commi   precedenti
          richiedessero   prestazioni   oltre   il   normale   orario
          d'ufficio, al personale dovra' essere corrisposto anche  il
          compenso  per  lavoro  straordinario  nella misura prevista
          dalle vigenti disposizioni, il cui onere sara' a carico dei
          richiedenti.
             4. Per lo  svolgimento  dei  servizi  di  cui  ai  commi
          precedenti  il  personale  e'  autorizzato  a  servirsi del
          proprio mezzo di trasporto  ed  il  rimborso  delle  spese,
          stabilito  dalle  vigenti  norme,  sara' anch'esso a carico
          degli interessati richiedenti.
             5. Per le operazioni di cui ai punti 7),  8),  9),  10),
          11)  e 12) della tabella 3, allegata alla presente legge, i
          versamenti a  carico  dei  richiedenti  e  l'indennita'  di
          missione,  da  corrispondere  al personale, sono pari al 50
          per cento delle tariffe  applicate  dal  Registro  italiano
          navale per le analoghe operazioni tecniche di competenza di
          tale ente.
             6. Per le operazioni elencate nella suddetta tabella 3 -
          ad  esclusione  di  quelle  di  cui  ai numeri 5) e 6) - le
          corrispondenti tariffe sono maggiorate del 50 per cento nel
          caso  che  le  operazioni  stesse  vengano  richieste   con
          carattere  d'urgenza  e  siano effettuate, entro tre giorni
          decorrenti dalla data della richiesta, con prestazioni, ove
          occorra, oltre il normale orario di ufficio.
             7. Gli importi di  dette  maggiorazioni  debbono  essere
          versati  dagli  interessati  in  conto  corrente postale ed
          affluiscono alle entrate dello  Stato  con  imputazione  ad
          apposito   capitolo   del   Ministero   dei  trasporti  per
          l'ammodernamento    e     miglioramento     dei     servizi
          dell'amministrazione.
             8. In sede di accordo di comparto, gli importi derivanti
          dalle entrate di cui alla presente legge, con esclusione di
          quelle  di  cui  al  precedente  comma,  saranno utilizzati
          parzialmente, e comunque  in  misura  non  superiore  a  24
          miliardi  per  ogni  anno,  per  maggiorazioni del compenso
          incentivante, collegato alla professionalita', al personale
          in    servizio   presso   la   Direzione   generale   della
          motorizzazione civile e dei trasporti  in  concessione,  in
          relazione  all'accertato  aumento  della  produttivita' dei
          servizi.
             9.  Tali  maggiorazioni  competono  anche  al  personale
          dirigenziale ed a quello delle qualifiche ad esaurimento di
          ispettore  generale  e  di direttore di divisione di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,  n.
          748.
             10.  Il  Ministro  dei  trasporti,  di  concerto  con il
          Ministro del tesoro, puo' con proprio decreto  disporre  la
          corresponsione  al personale della Direzione generale della
          motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di  un
          acconto  pari a tre quinti della somma di cui ai precedenti
          commi 8 e 9 con parametrazione ai  livelli  stipendiali  in
          atto goduti dal personale".