Art. 15. Abrogazione di norme precedentemente in vigore 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati: l'art. 116, comma 16; l'art. 119, comma 3, limitatamente alle parole: "La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato dal medico di fiducia"; l'art. 129, comma 2, limitatamente alle parole: "Dei suddetti provvedimenti di sospensione viene data comunicazione ai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C.".
Note all'art. 15: - Per il testo dell'art. 2, comma 8, della legge n. 537/1993 si vedano le precedenti note alle premesse. - Per il testo vigente dell'art. 116 del D.Lgs. n. 285/1992, si vedano le precedenti note all'art. 2. - Per il testo vigente dell'art. 119 del D.Lgs. n. 285/1992, si vedano le precedenti note all'art. 2. - Per il testo vigente dell'art. 129 del D.Lgs. n. 285/1992, si vedano le precedenti note all'art. 2.