Art. 15.
           Abrogazione di norme precedentemente in vigore
  1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993,  n.
537,  sono  abrogati:  l'art.  116,  comma  16;  l'art. 119, comma 3,
limitatamente alle parole: "La certificazione deve  tener  conto  dei
precedenti  morbosi  del  richiedente  dichiarati  da  un certificato
medico rilasciato dal  medico  di  fiducia";  l'art.  129,  comma  2,
limitatamente alle parole: "Dei suddetti provvedimenti di sospensione
viene   data  comunicazione  ai  competenti  uffici  della  Direzione
generale della M.C.T.C.".
 
          Note all'art. 15:
             - Per il testo dell'art. 2,  comma  8,  della  legge  n.
          537/1993 si vedano le precedenti note alle premesse.
             -  Per  il  testo  vigente  dell'art.  116 del D.Lgs. n.
          285/1992, si vedano le precedenti note all'art. 2.
             - Per il testo  vigente  dell'art.  119  del  D.Lgs.  n.
          285/1992, si vedano le precedenti note all'art. 2.
             -  Per  il  testo  vigente  dell'art.  129 del D.Lgs. n.
          285/1992, si vedano le precedenti note all'art. 2.