Art. 6. Modifiche all'art. 121 1. L'art. 121, comma 11, e' sostituito dal seguente: "Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validita' dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validita' e' consentito ripetere, per una volta soltanto, una delle due prove d'esame.". 2. L'art. 121, comma 12, e' sostituito dal seguente: "Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame di guida, il competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116.".
Note all'art. 6: - Per il testo vigente dell'art. 121 del D.Lgs. n. 285/1992, si vedano le precedenti note all'art. 2. - Per il testo vigente dell'art. 116 del D.Lgs. n. 285/1992, si vedano le precedenti note all'art. 2.