Art. 6.
                       Modifiche all'art. 121
  1. L'art. 121, comma 11, e' sostituito dal seguente:
  "Gli  esami  possono  essere  sostenuti,  previa  prenotazione   da
inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova,
entro il termine di validita' dell'autorizzazione per l'esercitazione
di  guida.  Nel limite di detta validita' e' consentito ripetere, per
una volta soltanto, una delle due prove d'esame.".
  2. L'art. 121, comma 12, e' sostituito dal seguente:
  "Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame  di
guida,  il  competente  ufficio  provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C. rilascia la  patente  di  guida  a  chi  ne  ha  fatto
richiesta ai sensi dell'art. 116.".
 
          Note all'art. 6:
             -  Per  il  testo  vigente  dell'art.  121 del D.Lgs. n.
          285/1992, si vedano le precedenti note all'art. 2.
             - Per il testo  vigente  dell'art.  116  del  D.Lgs.  n.
          285/1992, si vedano le precedenti note all'art. 2.