Art. 7
                       Modifiche all'art. 126
  1. L'art. 126, comma 5, e' sostituito dal seguente:
  "La validita' della patente e' confermata  dal  competente  ufficio
centrale  della  Direzione generale della M.C.T.C., che trasmette per
posta al titolare della patente di guida un tagliando di convalida da
apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine gli uffici da cui
dipendono i sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono  tenuti  a
trasmettere  al  suddetto  ufficio  della  Direzione  generale  della
M.C.T.C., nel termine di  cinque  giorni  decorrente  dalla  data  di
effettuazione  della visita medica, ogni certificato medico dal quale
risulti che il  titolare  e'  in  possesso  dei  requisiti  fisici  e
psichici  prescritti  per  la  conferma della validita'. Analogamente
procedono le commissioni di cui all'art.  119,  comma  4,  nonche'  i
competenti  uffici  del  Ministero  dei  trasporti  nei  casi  di cui
all'art. 119, comma 5. Non  possono  essere  sottoposti  alla  visita
medica  i  conducenti  che  non  dimostrano,  previa esibizione delle
ricevute, di aver effettuato i versamenti in conto  corrente  postale
degli  importi  dovuti  per la conferma di validita' della patente di
guida. Il personale sanitario che effettua la visita e'  responsabile
in  solido  dell'omesso  pagamento. La ricevuta andra' conservata dal
titolare della patente per il periodo di validita'.".
  2. L'art. 126, comma 6, e' sostituito dal seguente:
  "L'autorita' sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di  cui  al
comma  5  rilevi  che  siano  venute  a  mancare le condizioni per la
conferma  della  validita'  della  patente,  comunica  al  competente
ufficio  provinciale  della Direzione generale della M.C.T.C. l'esito
dell'accertamento stesso per i provvedimenti  di  cui  agli  articoli
129, comma 2, e 130.".
 
          Note all'art. 7:
             -  Per  il  testo  vigente  dell'art.  126 del D.Lgs. n.
          285/1992, si vedano le precedenti note all'art. 2.
             - Per il testo  vigente  dell'art.  119  del  D.Lgs.  n.
          285/1992, si vedano le precedenti note all'art. 2.
             -  Per  il  testo  vigente  dell'art.  129 del D.Lgs. n.
          285/1992, si vedano le precedenti note all'art. 2.
             - Per il testo  vigente  dell'art.  130  del  D.Lgs.  n.
          285/1992, si vedano le precedenti note all'art. 2.