Art. 7 Modifiche all'art. 126 1. L'art. 126, comma 5, e' sostituito dal seguente: "La validita' della patente e' confermata dal competente ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C., che trasmette per posta al titolare della patente di guida un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine gli uffici da cui dipendono i sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare e' in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma della validita'. Analogamente procedono le commissioni di cui all'art. 119, comma 4, nonche' i competenti uffici del Ministero dei trasporti nei casi di cui all'art. 119, comma 5. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di aver effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validita' della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita e' responsabile in solido dell'omesso pagamento. La ricevuta andra' conservata dal titolare della patente per il periodo di validita'.". 2. L'art. 126, comma 6, e' sostituito dal seguente: "L'autorita' sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 5 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validita' della patente, comunica al competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.".
Note all'art. 7: - Per il testo vigente dell'art. 126 del D.Lgs. n. 285/1992, si vedano le precedenti note all'art. 2. - Per il testo vigente dell'art. 119 del D.Lgs. n. 285/1992, si vedano le precedenti note all'art. 2. - Per il testo vigente dell'art. 129 del D.Lgs. n. 285/1992, si vedano le precedenti note all'art. 2. - Per il testo vigente dell'art. 130 del D.Lgs. n. 285/1992, si vedano le precedenti note all'art. 2.