Art. 9.
                       Modifiche all'art. 128
  1. L'art. 128, comma 1, e' sostituito dal seguente:
  "Gli uffici provinciali della Direzione  generale  della  M.C.T.C.,
nonche' il prefetto nei casi previsti dall'art. 187, possono disporre
che  siano  sottoposti  a  visita medica presso la commissione medica
locale di cui all'art. 119, comma  4,  o  ad  esame  di  idoneita'  i
titolari  di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza
nei  medesimi  dei  requisiti  fisici   e   psichici   prescritti   o
dell'idoneita'  tecnica.  L'esito della visita medica o dell'esame di
idoneita' sono comunicati  ai  competenti  uffici  provinciali  della
Direzione  generale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di
sospensione o revoca della patente.".
 
          Note all'art. 9:
             - Per il testo  vigente  dell'art.  128  del  D.Lgs.  n.
          285/1992, si vedano le precedenti note all'art. 2.
             -  Il  testo  dell'art. 187 del D.Lgs. n. 285/1992, come
          modificato dal D.Lgs. n. 360/1993, e' il seguente:
             "Art.  187  (Guida   sotto   l'influenza   di   sostanze
          stupefacenti).  -  1.   E' vietato guidare in condizioni di
          alterazione  fisica  e  psichica  correlata  con  l'uso  di
          sostanze stupefacenti e psicotrope.
             2.  In  caso di incidente o quando si ha ragionevolmente
          motivo di ritenere che il conducente del veicolo  si  trovi
          sotto    l'effetto    conseguente   all'uso   di   sostanze
          stupefacenti o psicotrope, gli agenti di  polizia  stradale
          di  cui  all'art.  12,  fatti  salvi gli ulteriori obblighi
          previsti dalla legge, hanno  facolta'  di  accompagnare  il
          conducente presso le strutture pubbliche di cui all'art. 2,
          comma  1,  lettera  b),  del decreto ministeriale 12 luglio
          1990, n. 186,  per  il  prelievo  di  campioni  di  liquidi
          biologici.  Lo stato di alterazione fisica e psichica sara'
          accertato  con  le  modalita'  stabilite  con  decreto  del
          Ministro   della   sanita',  di  concerto  con  i  Ministri
          dell'interno e  dei  lavori  pubblici.  Copia  del  referto
          sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a
          cura   dell'organo   di   polizia  che  ha  proceduto  agli
          accertamenti,  al  prefetto  del   luogo   della   commessa
          violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
             3.   Il   prefetto,   sulla  base  della  certificazione
          rilasciata dai centri di cui al  comma  2,  ordina  che  il
          guidatore sia sottoposto a visita medica ai sensi dell'art.
          119 e puo' disporre, in via cautelare, la sospensione della
          patente  di  guida  fino all'esito dell'esame di revisione,
          che deve  avvenire,  comunque,  nel  termine  indicato  dal
          regolamento.
             4.  Si  applicano  le  disposizioni  dei  commi  2  e  3
          dell'art. 186.
             5. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al  comma
          2,  il conducente e' punito, salvo che il fatto costituisca
          piu' grave reato, con  l'arresto  fino  a  un  mese  e  con
          l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
             -  Per  il  testo  vigente  dell'art.  119 del D.Lgs. n.
          285/1992, si vedano le precedenti note all'art. 2.