Art. 2
            Collaudo statico delle opere di conglomerato
              cementizio armato e a struttura metallica

  1.  Per  le  opere di cui all'art. 1, contestualmente alla denuncia
dei lavori prevista dall'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086,
il  committente  dell'opera  conferisce  ad  un  ingegnere  o  ad  un
architetto,  iscritto  all'albo  professionale  da almeno dieci anni,
l'incarico  di  effettuare  il  collaudo statico. Il costruttore, nel
presentare  la denuncia dei lavori, allega a questa una dichiarazione
del collaudatore designato, che attesta l'accettazione dell'incarico,
l'iscrizione  da almeno dieci anni all'albo professionale e l'impegno
a non prendere parte alla direzione e alla esecuzione dei lavori.
  2.  Completata  la  struttura  con  la  copertura dell'edificio, il
direttore  dei lavori ne da' comunicazione al comune, al genio civile
ed al collaudatore, che ha sessanta giorni di tempo per effettuare il
collaudo.
 
          Nota all'art. 2:
             - Il testo dell'art. 4 della legge n.  1086/1971  e'  il
          seguente:
             "Art.  4  (Denuncia  dei  lavori).  -  Le  opere  di cui
          all'art.  1  devono  essere  denunciate   dal   costruttore
          all'ufficio  del  genio  civile, competente per territorio,
          prima del loro inizio.
             Nella denuncia  devono  essere  indicati  i  nomi  ed  i
          recapiti  del committente, del progettista delle strutture,
          del direttore dei lavori e del costruttore.
             Alla denuncia devono essere allegati:
               a) il progetto dell'opera in  duplice  copia,  firmato
          dal  progettista,  dal  quale  risultino  in modo chiaro ed
          esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo,
          le dimensioni delle strutture, e quanto altro  occorre  per
          definire  l'opera  sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei
          riguardi   della    conoscenza    delle    condizioni    di
          sollecitazione;
               b) una relazione illustrativa in duplice copia firmata
          dal  progettista  e  dal  direttore dei lavori, dalla quale
          risultino le caratteristiche, le qualita' e le dosature dei
          materiali che verranno impiegati nella costruzione.
             L'ufficio del genio civile restituira'  al  costruttore,
          all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto
          e   della   relazione   con   l'attestazione  dell'avvenuto
          deposito.
             Anche le varianti che nel corso dei lavori si  volessero
          introdurre  alle  opere  di  cui  all'art.  1  previste nel
          progetto originario, dovranno essere denunciate,  prima  di
          dare  inizio  alla  loro  esecuzione, all'ufficio del genio
          civile nella forma e con gli allegati previsti nel presente
          articolo.
             Le disposizioni del presente articolo non  si  applicano
          alle  opere  costruite  per  conto  dello Stato o per conto
          delle regioni, delle  province  e  dei  comuni,  aventi  un
          ufficio tecnico con a capo un ingegnere".