Art. 3
                 Iscrizione al catasto dell'immobile

  1.  Il  direttore dei lavori ha l'obbligo di presentare, in duplice
copia, la dichiarazione per l'iscrizione al catasto dell'immobile, di
cui  all'art.  52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, immediatamente
dopo  l'ultimazione  dei lavori di finitura e, comunque, entro trenta
giorni dalla installazione degli infissi.
  2.  Il catasto restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso
della presentazione, una copia della dichiarazione con l'attestazione
dell'avvenuta presentazione.
  3.  Sono  fatte  salve  le  norme  delle  regioni  e delle province
autonome in materia.
 
          Nota all'art. 3:
             -  Per  il  testo dell'art. 52 della legge n. 47/1985 si
          vedano le precedenti note alle premesse.