IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Vista la  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  ed  in  particolare
l'articolo 2, commi 7, 8 e 9; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 febbraio 1994; 
  Acquisito il parere della competente commissione della  Camera  dei
deputati; 
  Considerato  che  il  termine  per  l'emissione  del  parere  della
competente  commissione  del  Senato  della   Repubblica   ai   sensi
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e'  scaduto  in
data 30 marzo 1994; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 13 aprile 1994; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 14 aprile 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la  funzione  pubblica,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno e con il Ministro degli affari esteri; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                     Presentazione della domanda 
  1. L'istanza per l'acquisto o  la  concessione  della  cittadinanza
italiana, di cui all'articolo 7  ed  all'articolo  9  della  legge  5
febbraio  1992,  n.  91,  si  presenta  al  prefetto  competente  per
territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero,  qualora
ne ricorrano i presupposti, all'autorita' consolare. 
  2. Nell'istanza devono essere indicati i  presupposti  in  base  ai
quali l'interessato  ritiene  di  aver  titolo  all'acquisto  o  alla
concessione della cittadinanza. 
  3. L'istanza dev'essere corredata della seguente documentazione, in
forma autentica: 
    a) estratto dell'atto di nascita, o equivalente; 
    b) stato di famiglia; 
    c)  documentazione  relativa  alla  cittadinanza  dei   genitori,
limitatamente all'ipotesi in cui trattisi di elemento  rilevante  per
l'acquisto della cittadinanza; 
    d) certificazioni dello Stato estero, o degli  Stati  esteri,  di
origine e di residenza, relative ai precedenti penali ed  ai  carichi
penali pendenti; 
    e) certificato penale dell'autorita' giudiziaria italiana; 
    f) certificato di residenza; 
    g) copia dell'atto di matrimonio o  estratto  per  riassunto  del
registro dei matrimoni, limitatamente all'ipotesi di  acquisto  della
cittadinanza per matrimonio. 
   4. Ai fini della concessione, di cui all'articolo 9 della legge  5
febbraio 1992, n. 91, il  Ministro  dell'interno  e'  autorizzato  ad
emanare, con proprio decreto, disposizioni concernenti  l'allegazione
di ulteriori documenti. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma  quinto,  della  Costituzione  e'  il
          seguente:
             "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica .. (Omissis).
             Promulga  le  leggi  ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
             (Omissis)".
             -  L'art.  17,  comma  2,  della   legge   n.   400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
             "Art. 17 (Regolamenti).
             (Omissis).
             2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             (Omissis)".
             - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme  in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso  ai  documenti  amministrativi"  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990).
             -  I  commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993
          (Interventi  correttivi  di  finanza   pubblica)   sono   i
          seguenti:
             "Art.    2    (Semplificazione   e   accelerazione   dei
          procedimenti amministrativi).
             (Omissis).
             7. Entro centoventi giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente legge, con regolamenti governativi,
          emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23
          agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione
          dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni
          o  leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti
          ad essi connessi.  La  connessione  si  ha  quando  diversi
          procedimenti  siano  tra  loro  condizionati  o siano tutti
          necessari  per  l'esercizio  di  un'attivita'   privata   o
          pubblica.  Gli  schemi  di  regolamento sono trasmessi alla
          Camera dei deputati ed al Senato della  Repubblica  perche'
          su  di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di
          trasmissione,   il   parere  delle  Commissioni  permanenti
          competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono
          emanati anche in mancanza di detto  parere  ed  entrano  in
          vigore  centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella
          Gazzetta Ufficiale.
             8.  Le  norme,   anche   di   legge,   regolatrici   dei
          procedimenti  indicati al comma 7 sono abrogate con effetto
          dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di  cui  al
          medesimo comma 7.
             9.  I  regolamenti  di  cui  al comma 7 si conformano ai
          seguenti criteri e principi:
               a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in
          modo da ridurre il numero  delle  fasi  procedimentali,  il
          numero  delle  amministrazioni intervenienti, la previsione
          di atti di concerto e di intesa;
               b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la
          conclusione del procedimento;
               c) regolazione uniforme dei procedimenti dello  stesso
          tipo,  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazione,
          ovvero    presso    diversi    uffici    della     medesima
          amministrazione,  e  uniformazione  dei  relativi  tempi di
          conclusione;
               d)   riduzione    del    numero    dei    procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono alla medesima attivita';
               e) semplificazione e accelerazione delle procedure  di
          spesa  e  contabili, anche mediante adozione, ed estensione
          alle fasi  procedimentali  di  integrazione  dell'efficacia
          degli  atti,  di  disposizioni  analoghe  a  quelle  di cui
          all'articolo  51,  comma  2,  del  decreto  legislativo   3
          febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
               f)    unificazione   a   livello   regionale,   oppure
          provinciale   su   espressa   delega,   dei    procedimenti
          amministrativi   per   il   rilascio  delle  autorizzazioni
          previste   dalla   legislazione   vigente   nelle   materie
          dell'inquinamento  acustico,  dell'acqua, dell'aria e dello
          smaltimento dei rifiuti;
               g) snellimento per le  piccole  imprese  operanti  nei
          diversi     comparti    produttivi    degli    ademplimenti
          amministrativi previsti dalla vigente legislazione  per  la
          tutela ambientale;
               h)   individuazione   delle  responsabilita'  e  delle
          procedure di verifica e controllo.
             (Omissis)".
             - Il testo della legge n. 91/1992, e' il seguente:
             "Art. 1. - 1. E' cittadino per nascita:
               a) il figlio di padre o di madre cittadini;
               b) chi e' nato  nel  territorio  della  Repubblica  se
          entrambi  i  genitori  sono  ignoti o apolidi, ovvero se il
          figlio non segue la cittadinanza dei  genitori  secondo  la
          legge dello Stato al quale questi appartengono;
             2.  E'  considerato  cittadino  per nascita il figlio di
          ignoti trovato nel  territorio  della  Repubblica,  se  non
          venga provato il possesso di altra cittadinanza.
             Art.  2.  -  1.  Il  riconoscimento  o  la dichiarazione
          giudiziale della filiazione  durante  la  minore  eta'  del
          figlio  ne determina la cittadinanza secondo le norme della
          presente legge.
             2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato e' maggiorenne
          conserva  il  proprio  stato  di  cittadinanza,   ma   puo'
          dichiarare,  entro  un  anno  dal  riconoscimento  o  dalla
          dichiarazione giudiziale,  ovvero  dalla  dichiarazione  di
          efficacia  del  provvedimento  straniero,  di  eleggere  la
          cittadinanza determinata dalla filiazione.
             3. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano
          anche  ai  figli per i quali la paternita' o maternita' non
          puo' essere  dichiarata,  purche'  sia  stato  riconosciuto
          giudizialmente  il  loro  diritto  al  mantenimento  o agli
          alimenti.
             Art. 3. - 1. Il minore straniero adottato  da  cittadino
          italiano acquista la cittadinanza.
             2.  La  disposizione  del  comma  1 si applica anche nei
          confronti degli adottati prima della  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge.
             3.   Qualora   l'adozione   sia   revocata   per   fatto
          dell'adottato,  questi  perde  la  cittadinanza   italiana,
          sempre  che  sia  in  possesso  di  altra cittadinanza o la
          riacquisti.
             4. Negli altri casi di  revoca  l'adottato  conserva  la
          cittadinanza   italiana.   Tuttavia,   qualora   la  revoca
          intervenga  durante  la  maggiore  eta'  dell'adottato,  lo
          stesso,  se  in  possesso  di  altra  cittadinanza  o se la
          riacquisti, potra' comunque  rinunciare  alla  cittadinanza
          italiana entro un anno dalla revoca stessa.
             Art.  4.  -  1.  Lo  straniero o l'apolide, del quale il
          padre o la madre o uno degli ascendenti in linea  retta  di
          secondo  grado  sono  stati  cittadini per nascita, diviene
          cittadino:
               a) se presta effettivo servizio militare per lo  Stato
          italiano  e dichiara preventivamente di voler acquistare la
          cittadinanza italiana;
               b) se assume pubblico impiego  alle  dipendenze  dello
          Stato,  anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la
          cittadinanza italiana;
               c) se, al raggiungimento della maggiore eta',  risiede
          legalmente   da   almeno  due  anni  nel  territorio  della
          Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di
          voler acquistare la cittadinanza italiana.
             2. Lo straniero nato in Italia, che vi  abbia  risieduto
          legalmente  senza interruzioni fino al raggiungimento della
          maggiore eta',  diviene  cittadino  se  dichiara  di  voler
          acquistare  la  cittadinanza  italiana  entro un anno dalla
          suddetta data.
             Art. 5.  -  1.  Il  coniuge,  straniero  o  apolide,  di
          cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando
          risiede  legalmente da almeno sei mesi nel territorio della
          Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio,
          se non vi e' stato scioglimento, annullamento o  cessazione
          degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.
             Art. 6. - 1. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai
          sensi dell'articolo 5:
               a)  la condanna per uno dei delitti previsti nel libro
          secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
               b) la condanna per un delitto non colposo per il quale
          la legge  preveda  una  pena  edittale  non  inferiore  nel
          massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un
          reato  non  politico  ad una pena detentiva superiore ad un
          anno da  parte  di  una  autorita'  giudiziaria  straniera,
          quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
               c)  la  sussistenza, nel caso specifico, di comprovati
          motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
             2.  Il  riconoscimento  della  sentenza   straniera   e'
          richiesto  dal  procuratore  generale del distretto dove ha
          sede l'ufficio dello stato civile  in  cui  e'  iscritto  o
          trascritto  il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di
          cui al comma 1, lettera b).
             3. La riabilitazione fa cessare gli  effetti  preclusivi
          della condanna.
            4.  L'acquisto  della  cittadinanza  e'  sospeso  fino  a
          comunicazione  della  sentenza  definitiva,  se  sia  stata
          promossa  azione penale per uno dei delitti di cui al comma
          1, lettera a) e lettera b), primo periodo, nonche'  per  il
          tempo  in cui e' pendente il procedimento di riconoscimento
          della sentenza straniera,  di  cui  al  medesimo  comma  1,
          lettera b), secondo periodo.
             Art.  7.  - 1. Ai sensi dell'articolo 5, la cittadinanza
          si  acquista  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  a
          istanza  dell'interessato, presentata al sindaco del comune
          di residenza o alla competente autorita' consolare.
             2. Si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  3
          della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
             Art.   8.   -  1.  Con  decreto  motivato,  il  Ministro
          dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo  7  ove
          sussistano  le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove
          si  tratti  di  ragioni  inerenti  alla   sicurezza   della
          Repubblica,  il  decreto  e' emanato su conforme parere del
          Consiglio  di  Stato.  L'istanza   respinta   puo'   essere
          riproposta    dopo    cinque   anni   dall'emanazione   del
          provvedimento.
             2. L'emanazione del decreto di rigetto  dell'istanza  e'
          preclusa  quando  dalla  data di presentazione dell'istanza
          stessa,  corredata  dalla  prescritta  documentazione,  sia
          decorso il termine di due anni.
             Art.  9.  -  1.  La  cittadinanza  italiana  puo' essere
          concessa  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          sentito  il  Consiglio  di  Stato, su proposta del Ministro
          dell'interno:
               a) allo straniero del quale il padre o la madre o  uno
          degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati
          cittadini  per  nascita, o che e' nato nel territorio della
          Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente  da
          almeno  tre  anni,  comunque  fatto  salvo  quanto previsto
          dall'articolo 4, comma 1, lettera c);
               b)  allo  straniero  maggiorenne adottato da cittadino
          italiano  che  risiede  legalmente  nel  territorio   della
          Repubblica  da  almeno  cinque  anni  successivamente  alla
          adozione;
               c) allo straniero  che  ha  prestato  servizio,  anche
          all'estero,  per  almeno  cinque anni alle dipendenze dello
          Stato;
               d) al cittadino di uno Stato  membro  delle  Comunita'
          europee  se  risiede  legalmente da almeno quattro anni nel
          territorio della Repubblica;
               e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque
          anni nel territorio della Repubblica;
               f) allo straniero che  risiede  legalmente  da  almeno
          dieci anni nel territorio della Repubblica.
             2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito
          il Consiglio di Stato e previa deliberazione del  Consiglio
          dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro dell'interno, di
          concerto  con  il  Ministro   degli   affari   esteri,   la
          cittadinanza  puo'  essere  concessa  allo straniero quando
          questi  abbia  reso  eminenti  servizi  all'Italia,  ovvero
          quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.
             Art.   10.   -   1.  Il  decreto  di  concessione  della
          cittadinanza  non  ha  effetto  se  la  persona  a  cui  si
          riferisce  non  presta,  entro  sei mesi dalla notifica del
          decreto  medesimo,  giuramento  di   essere   fedele   alla
          Repubblica  e di osservare la Costituzione e le leggi dello
          Stato.
             Art. 11. - 1. Il  cittadino  che  possiede,  acquista  o
          riacquista   una  cittadinanza  straniera  conserva  quella
          italiana, ma puo' ad  essa  rinunciare  qualora  risieda  o
          stabilisca la residenza all'estero.
             Art.   12.   -   1.   Il  cittadino  italiano  perde  la
          cittadinanza se, avendo accettato un  impiego  pubblico  od
          una  carica  pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o
          da un  ente  internazionale  cui  non  partecipi  l'Italia,
          ovvero  prestando  servizio  militare per uno Stato estero,
          non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che  il
          Governo italiano puo' rivolgergli di abbandonare l'impiego,
          la carica o il servizio militare.
             2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra
          con   uno   Stato  estero,  abbia  accettato  o  non  abbia
          abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica,  od
          abbia  prestato  servizio  militare  per  tale  Stato senza
          esservi   obbligato,    ovvero    ne    abbia    acquistato
          volontariamente  la  cittadinanza,  perde  la  cittadinanza
          italiana al momento della cessazione dello stato di guerra.
             Art.  13.  -  1.  Chi  ha  perduto  la  cittadinanza  la
          riacquista:
               a)  se presta effettivo servizio militare per lo Stato
          italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;
               b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico  impiego
          alle  dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di
          volerla riacquistare;
               c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito
          o   stabilisce,  entro  un  anno  dalla  dichiarazione,  la
          residenza nel territorio della Repubblica;
               d) dopo un anno dalla data  in  cui  ha  stabilito  la
          residenza  nel  territorio della Repubblica, salvo espressa
          rinuncia entro lo stesso termine;
               e) se,  avendola  perduta  per  non  aver  ottemperato
          all'intimazione   di  abbandonare  l'impiego  o  la  carica
          accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da  un
          ente  internazionale,  ovvero  il servizio militare per uno
          Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre  che
          abbia  stabilito  la  residenza  da  almeno  due  anni  nel
          territorio della Repubblica e  provi  di  aver  abbandonato
          l'impiego  o  la  carica  o il servizio militare, assunti o
          prestati nonostante l'intimazione di cui  all'articolo  12,
          comma 1.
             2.  Non  e'  ammesso  il riacquisto della cittadinanza a
          favore di chi l'abbia perduta in applicazione dell'articolo
          3, comma 3, nonche' dell'articolo 12, comma 2.
             3. Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d)  ed  e),
          il  riacquisto  della  cittadinanza non ha effetto se viene
          inibito con decreto del Ministro dell'interno, per gravi  e
          comprovati  motivi  e  su  conforme parere del Consiglio di
          Stato. Tale inibizione puo' intervenire entro il termine di
          un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.
             Art.  14.  -  1.  I  figli  minori  di  chi  acquista  o
          riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso,
          acquistano   la   cittadinanza   italiana,   ma,   divenuti
          maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso  di  altra
          cittadinanza.
             Art.   15.   -  1.  L'acquisto  o  il  riacquisto  della
          cittadinanza   ha   effetto,   salvo    quanto    stabilito
          dall'articolo  13,  comma 3, dal giorno successivo a quello
          in  cui  sono  adempiute  le  condizioni  e  le  formalita'
          richieste.
             Art.  16.  -  1.  L'apolide  che  risiede legalmente nel
          territorio della Repubblica e' soggetto alla legge italiana
          per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili ed
          agli obblighi del servizio militare.
             2.  Lo  straniero  riconosciuto  rifugiato  dallo  Stato
          italiano  secondo  le  condizioni  stabilite  dalla legge o
          dalle convenzioni internazionali e' equiparato  all'apolide
          ai   fini   dell'applicazione  della  presente  legge,  con
          esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare.
             Art.  17.  -  1.  Chi  ha  perduto  la  cittadinanza  in
          applicazione  degli  articoli  8 e 12 della legge 13 giugno
          1912, n. 555,  o  per  non  aver  reso  l'opzione  prevista
          dall'articolo  5  della  legge  21  aprile 1983, n. 123, la
          riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro
          due anni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge.
             2.  Resta  fermo quanto disposto dall'articolo 219 della
          legge 19 maggio 1975, n. 151.
             Art.  18.  -  1. Le persone gia' residenti nei territori
          che sono  appartenuti  alla  monarchia  austro-ungarica  ed
          emigrate  all'estero  prima  del  16  luglio 1920 ed i loro
          discendenti in linea retta sono equiparati, ai fini  e  per
          gli  effetti  dell'articolo  9,  comma  1, lettera a), agli
          stranieri di origine italiana o nati nel  territorio  della
          Repubblica.
             Art.  19. - 1. Restano salve le disposizioni della legge
          9 gennaio 1956, n.  27,  sulla  trascrizione  nei  registri
          dello  stato  civile  dei  provvedimenti  di riconoscimento
          delle opzioni per la cittadinanza italiana,  effettuate  ai
          sensi  dell'articolo 19 del Trattato di pace tra le potenze
          alleate ed associate e l'Italia, firmato  a  Parigi  il  10
          febbraio 1947.
             Art.  20.  - 1. Salvo che sia espressamente previsto, lo
          stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente
          legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data
          di entrata in vigore della stessa.
             Art. 21. - 1.  Ai  sensi  e  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo   9,  la  cittadinanza  italiana  puo'  essere
          concessa allo straniero  che  sia  stato  affiliato  da  un
          cittadino  italiano  prima  della data di entrata in vigore
          della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che risieda legalmente
          nel territorio della Repubblica da almeno sette  anni  dopo
          l'affiliazione.
             Art.  22.  - 1. Per coloro i quali, alla data di entrata
          in vigore della presente legge,  abbiano  gia'  perduto  la
          cittadinanza  italiana ai sensi dell'articolo 8 della legge
          13 giugno 1912, n. 555, cessa ogni obbligo militare.
             Art. 23.  -  1.  Le  dichiarazioni  per  l'acquisto,  la
          conservazione,   il   riacquisto   e   la   rinunzia   alla
          cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla
          presente legge sono rese all'ufficiale dello  stato  civile
          del  comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire
          la  propria  residenza,  ovvero,  in  caso   di   residenza
          all'estero,  davanti  all'autorita' diplomatica o consolare
          del luogo di residenza.
             2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonche' gli  atti
          o    i   provvedimenti   attinenti   alla   perdita,   alla
          conservazione e al riacquisto della  cittadinanza  italiana
          vengono  trascritti  nei registri di cittadinanza e di essi
          viene  effettuata  annotazione  a  margine   dell'atto   di
          nascita.
             Art. 24. - 1. Il cittadino italiano, in caso di acquisto
          o  riacquisto  di  cittadinanza  straniera o di opzione per
          essa, deve darne, entro tre mesi dall'acquisto,  riacquisto
          o  opzione,  o  dal  raggiungimento della maggiore eta', se
          successivo,    comunicazione     mediante     dichiarazione
          all'ufficiale  dello  stato  civile del luogo di residenza,
          ovvero, se residente  all'estero,  all'autorita'  consolare
          competente.
             2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono soggette alla
          medesima disciplina delle dichiarazioni di cui all'articolo
          23.
             3. Chiunque non adempia agli obblighi indicati nel comma
          1  e'  assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria
          da  lire  duecentomila  a   lire   duemilioni.   Competente
          all'applicazione   della   sanzione  amministrativa  e'  il
          prefetto.
             Art.  25.  -   1.   Le   disposizioni   necessarie   per
          l'esecuzione  della  presente  legge sono emanate, entro un
          anno  dalla  sua  entrata  in  vigore,  con   decreto   del
          Presidente  della Repubblica, udito il parere del Consiglio
          di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
          su  proposta   dei   Ministri   degli   affari   esteri   e
          dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro  di grazia e
          giustizia.
             Art. 26. - 1. Sono abrogati la legge 13 giugno 1912,  n.
          555,   la   legge   31  gennaio  1926,  n.  108,  il  regio
          decreto-legge 1 dicembre 1934, n.  1997,  convertito  dalla
          legge  4 aprile 1935, n. 517, l'articolo 143-ter del codice
          civile, la legge 21 aprile 1983, n.    123,  l'articolo  39
          della legge 4 maggio 1983, n. 184, la legge 15 maggio 1986,
          n.  180,  e  ogni  altra  disposizione incompatibile con la
          presente legge.
             2.  E'   soppresso   l'obbligo   dell'opzione   di   cui
          all'articolo  5, comma secondo, della legge 21 aprile 1983,
          n. 123, e all'articolo 1, comma 1, della  legge  15  maggio
          1986, n. 180.
             3.  Restano  salve  le  diverse disposizioni previste da
          accordi internazionali.
             Art. 27. - 1. La presente legge entra in vigore sei mesi
          dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
          Nota all'art. 1:
             - Per il testo degli artt. 7 e 9 della legge n. 91/1990,
          si vedano le precedenti note alle premesse.