Art. 2. 
                             Istruttoria 
  1. L'autorita' che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo  1  ne
trasmette  in   ogni   caso   immediatamente   copia   al   Ministero
dell'interno, ed entro trenta giorni dalla  presentazione,  salvo  il
caso previsto dal comma 2, inoltra al Ministero  stesso  la  relativa
documentazione con le proprie osservazioni. 
  2. Nel caso di incompletezza o irregolarita' della domanda o  della
relativa documentazione, entro trenta giorni  l'autorita'  invita  il
richiedente  ad  integrarla  e  regolarizzarla,  dando  le  opportune
indicazioni ed i termini del  procedimento  restano  interrotti  fino
all'adempimento. 
  3. Una volta che l'interessato abbia adempiuto a quanto  richiesto,
l'autorita' procede a norma  del  comma  1,  seconda  parte.  Qualora
l'adempimento  risulti  insufficiente,  o  la  nuova   documentazione
prodotta  sia  a   sua   volta   irregolare,   l'autorita'   dichiara
inammissibile  l'istanza,   con   provvedimento   motivato,   dandone
comunicazione all'interessato ed al Ministero.