Art. 2. Istruttoria 1. L'autorita' che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 1 ne trasmette in ogni caso immediatamente copia al Ministero dell'interno, ed entro trenta giorni dalla presentazione, salvo il caso previsto dal comma 2, inoltra al Ministero stesso la relativa documentazione con le proprie osservazioni. 2. Nel caso di incompletezza o irregolarita' della domanda o della relativa documentazione, entro trenta giorni l'autorita' invita il richiedente ad integrarla e regolarizzarla, dando le opportune indicazioni ed i termini del procedimento restano interrotti fino all'adempimento. 3. Una volta che l'interessato abbia adempiuto a quanto richiesto, l'autorita' procede a norma del comma 1, seconda parte. Qualora l'adempimento risulti insufficiente, o la nuova documentazione prodotta sia a sua volta irregolare, l'autorita' dichiara inammissibile l'istanza, con provvedimento motivato, dandone comunicazione all'interessato ed al Ministero.