Art. 3. 
                    Definizione del procedimento 
  1. Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della  legge  7  agosto
1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti  di  cui
al presente regolamento e' di settecentotrenta giorni dalla  data  di
presentazione della domanda. 
 
Nota all'art. 3:
             - I testi degli artt. 2 e 4 della legge n. 241/1990 sono
          i seguenti:
             "Art.   2.   -   1.   Ove   il   procedimento   consegua
          obbligatoriamente  ad  una  istanza,  ovvero  debba  essere
          iniziato  d'ufficio,  la  pubblica  amministrazione  ha  il
          dovere   di   concluderlo   mediante   l'adozione   di   un
          provvedimento espresso.
             2.  Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
          tipo di procedimento, in quanto non sia  gia'  direttamente
          disposto  per legge o per regolamento, il termine entro cui
          esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio  di
          ufficio  del procedimeno o dal ricevimento della domanda se
          il procedimento e' ad iniziativa di parte.
             3. Qualora le pubbliche amministrazioni  non  provvedano
          ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
             4.  Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono
          rese  pubbliche  secondo  quanto   previsto   dai   singoli
          ordinamenti".
             "Art.  4.  -  1. Ove non sia gia' direttamente stabilito
          per legge o per regolamento, le  pubbliche  amministrazioni
          sono  tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
          relativo ad atti di loro competenza l'unita'  organizzativa
          responsabile  della istruttoria e di ogni altro adempimento
          procedimentale,  nonche'  dell'adozione  del  provvedimento
          finale.
             2.  Le  disposizioni  adottate ai sensi del comma 1 sono
          rese  pubbliche  secondo  quanto   previsto   dai   singoli
          ordinamenti".