Art. 4. 
                    Comunicazioni e notificazioni 
  1. Ai fini previsti dall'articolo 7  del  regolamento  emanato  con
decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n.  572,  il
decreto del Ministro e' immediatamente trasmesso all'autorita' che ha
ricevuto   la   domanda.   Quest'ultima   ne   cura    la    notifica
all'interessato, entro i successivi quindici giorni. 
 
Nota all'art. 4:
             -  Il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della
          Repubblica n. 572/1993  (Regolamento  di  esecuzione  della
          legge  5  febbraio  1992,  n.  91,  recante  nuove norme in
          materia di cittadinanza) e' il seguente:
             "Art. 7 (Notifica e giuramento). - 1.  La  notifica  del
          decreto  di  conferimento  della  cittadinanza  deve essere
          effettuata dall'autorita' competente ai sensi dell'art.  23
          della  legge  entro  novanta  giorni  dalla  ricezione  del
          decreto medesimo.
             2. Il giuramento di cui all'art.  10  della  legge  deve
          essere    prestato    entro   sei   mesi   dalla   notifica
          all'intestatario del decreto di cui agli  articoli  7  e  9
          della legge.
             3. Il giuramento di cui al comma 2 deve essere prestato,
          in  Italia,  dinanzi  all'ufficiale  dello stato civile del
          comune di residenza e,  all'estero,  dinanzi  all'autorita'
          diplomatica   o   consolare   italiana  competente  per  la
          localita'  straniera  di  residenza,  la   quale   rilascia
          all'interessato copia del verbale di giuramento e trasmette
          copia  di questo e del decreto di concessione all'ufficiale
          dello stato civile del comune della  Repubblica  competente
          secondo le norme dell'ordinamento dello stato civile.
             4.  L'ufficiale  dello  stato civile dinanzi al quale e'
          stato prestato il giuramento, o al quale e' stata trasmessa
          copia del verbale di  cui  al  comma  3,  provvede  per  la
          trascrizione  e  l'annotazione del decreto negli atti dello
          stato civile  e  ne  da'  immediata  notizia  al  Ministero
          dell'interno.
             5.  Trascorsi  sei  mesi  dalla  data della notifica del
          decreto, l'interessato non e' ammesso a prestare giuramento
          se non dimostri, con la produzione di  nuovi  documenti  al
          Ministero dell'interno, la permanenza dei requisiti in base
          ai quali gli fu accordata la cittadinanza.
             6.  Il  giuramento  deve  essere preceduto dal pagamento
          della tassa di concessione governativa  e  dell'imposta  di
          bollo   assolta  a  norma  delle  vigenti  disposizioni  in
          materia".