Art. 5. 
                      Disposizioni sul termine 
  1. Il Ministro dell'interno, entro quindici giorni dall'entrata  in
vigore del presente regolamento, provvede alla modifica  del  decreto
ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284, di attuazione degli articoli  2
e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando i  termini  previsti
dal presente regolamento. 
  2. Resta salva la facolta' del Ministro, ai sensi  dell'articolo  2
della legge 7 agosto 1990, n. 241, di stabilire  ulteriori  riduzioni
dei termini. 
 
Note all'art. 5:
            - Il decreto del Ministro dell'interno 2  febbraio  1993,
          n.  284, reca "Regolamento di attuazione degli articoli 2 e
          4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i  termini
          di   completamento   ed  i  responsabili  dei  procedimenti
          imputati alla competenza degli organi  dell'Amministrazione
          centrale   e  periferica  dell'interno"  (pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1993, n. 70).
             - Per il  testo  degli  artt.  2  e  4  della  legge  n.
          241/1990, si vedano le precedenti note all'art. 3.