Art. 5. Disposizioni sul termine 1. Il Ministro dell'interno, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvede alla modifica del decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284, di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando i termini previsti dal presente regolamento. 2. Resta salva la facolta' del Ministro, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di stabilire ulteriori riduzioni dei termini.
Note all'art. 5: - Il decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284, reca "Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di completamento ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1993, n. 70). - Per il testo degli artt. 2 e 4 della legge n. 241/1990, si vedano le precedenti note all'art. 3.