Art. 6. 
                        Verifiche periodiche 
  1.   Il   Ministro   dell'interno   verifica   periodicamente    la
funzionalita',  la  trasparenza  e  la  speditezza  dei  procedimenti
disciplinati dal presente regolamento e adotta  tutte  le  misure  di
propria competenza per l'adeguamento  della  relativa  disciplina  ai
principi ed alle disposizioni delle leggi 7 agosto 1990, n. 241, e 24
dicembre 1993, n. 537, e del presente regolamento. 
  2. I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito
ad esse sono illustrate in un'apposita relazione che  viene  inviata,
entro il 31 marzo di ogni anno, alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 
 
Note all'art. 6:
             - Per la legge n. 241/1990, si vedano le precedenti note
          alle premesse e le note all'art. 3.
             - Per la legge n. 537/1993, si vedano le precedenti note
          alle premesse.