Art. 7. 
                      Disposizioni transitorie 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per  i
procedimenti gia' in corso, iniziano a decorrere i  termini  previsti
dal regolamento stesso, purche'  piu'  favorevoli  per  l'interessato
rispetto a quelli indicati dalle norme previgenti.