Art. 8. 
                           Norme abrogate 
  1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento sono abrogate, limitatamente alle parti modificate con il
presente regolamento, le seguenti norme: l'articolo 7, comma 1, della
legge 5 febbraio 1992, n. 91, e gli articoli 4, 7, 14, commi 1, 2 e 4
del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572. 
 
 Note all'art. 8:
             -  Per  il  testo  dell'art.  2,  comma 8 della legge n.
          537/1993, si vedano le precedenti note alle premesse.
             - Per il testo dell'art.  7,  comma  1  della  legge  n.
          91/1992, si vedano le precedenti note alle premesse.
             -  Per  il  testo dell'art. 7 del d.P.R. n. 572/1993, si
          vedano le precedenti note all'art. 4.
             - I testi degli artt. 2 e 14, commi 1, 2 e 4 del  d.P.R.
          n.  572/1993 sono i seguenti:
             "Art.  2  (Acquisto  della  cittadinanza per nascita nel
          territorio dello Stato). - 1. Il figlio, nato in Italia  da
          genitori  stranieri,  non acquista la cittadinanza italiana
          per nascita ai sensi dell'art.   1, comma  1,  lettera  b),
          della legge, qualora l'ordinamento del Paese di origine dei
          genitori  preveda  la  trasmissione  della  cittadinanza al
          figlio nato all'estero, eventualmente anche  subordinandola
          ad  una  dichiarazione  di volonta' da parte dei genitori o
          legali rappresentanti del minore, ovvero all'adempimento di
          formalita' amministrative da parte degli stessi".
             "Art.  14  (Dichiarazioni  di  cittadinanza).  -  1.  Le
          dichiarazioni  per  l'elezione, l'acquisto, il riacquisto e
          la rinuncia  alla  cittadinanza  devono  essere  corredate,
          oltre  che  della  documentazione  rispettivamente indicata
          negli  articoli  3,  8  e  10,  anche  di  eventuali  altri
          documenti  necessari  a  dimostrare  che  il dichiarante si
          trova nelle condizioni previste dalla legge.
             2. Qualora le dichiarazioni di cui al comma 1 non  siano
          corredate  della  documentazione  prescritta, nel riceverle
          l'ufficiale dello stato civile o l'autorita' diplomatica  o
          consolare competente inviata l'interessato a produrre detta
          documentazione.
             3. La rinuncia alla cittadinanza ai sensi degli articoli
          3,  comma  4,  13,  comma  1,  lettera d), e 14 della legge
          consente   di   poter   successivamente    acquistare    la
          cittadinanza  soltanto in applicazione degli articoli 5 e 9
          della legge.
             4. Ai fini  dell'applicazione  dell'art.  23,  comma  1,
          della  legge,  le  dichiarazioni  di  cui  al  comma 1 e la
          prestazione del giuramento di cui all'art. 10  della  legge
          devono,  in Italia, essere rese dinanzi all'ufficiale dello
          stato  civile  del  comune  dove  l'interessato  risiede  o
          intende  stabilire  la  residenza,  ove  questa  sia  stata
          indicata e non ancora definita la relativa procedura".