Art. 3 
              Proroga degli organi - Regime degli atti 
 
  1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel  termine  di  cui
all'articolo 2 sono prorogati per non piu' di quarantacinque  giorni,
decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. 
  2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli  organi  scaduti  possono
adottare  esclusivamente  gli  atti  di  ordinaria   amministrazione,
nonche' gli atti urgenti e indifferibili  con  indicazione  specifica
dei motivi di urgenza e indifferibilita'. 
  3. Gli atti  non  rientranti  fra  quelli  indicati  nel  comma  2,
adottati nel periodo di proroga, sono nulli.