Art. 4. Ricostituzione degli organi 1. Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. 2. Nei casi in cui i titolari della competenza alla ricostituzione siano organi collegiali e questi non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza e' trasferita ai rispettivi presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo.