Art. 4. 
                     Ricostituzione degli organi 
  1. Entro il periodo di proroga gli  organi  amministrativi  scaduti
debbono essere ricostituiti. 
  2. Nei casi in cui i titolari della competenza alla  ricostituzione
siano  organi  collegiali  e  questi  non  procedano  alle  nomine  o
designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza
del termine di proroga,  la  relativa  competenza  e'  trasferita  ai
rispettivi presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro  la
scadenza del termine medesimo.