Art. 5. Efficacia dell'atto di ricostituzione Regime dei controlli 1. I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. 2. I controlli sui provvedimenti di cui al comma 1 hanno effetto risolutivo. Nella pendenza dei controlli e fino alle comunicazioni della conformita' a legge, agli organi ricostituiti si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3. 3. Le dichiarazioni, in sede di controllo, di non conformita' a legge dei provvedimenti di cui al comma 1 obbligano gli organi da cui tali atti sono emanati a provvedere entro quindici giorni dalla comunicazione delle dichiarazioni di non conformita', adeguandosi ad esse.