Art. 5. 
                Efficacia dell'atto di ricostituzione 
                        Regime dei controlli 
  1. I provvedimenti di  nomina  dei  componenti  di  organi  scaduti
adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. 
  2. I controlli sui provvedimenti di cui al comma  1  hanno  effetto
risolutivo. Nella pendenza dei controlli e  fino  alle  comunicazioni
della conformita' a legge, agli organi ricostituiti si  applicano  le
disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3. 
  3. Le dichiarazioni, in sede di controllo,  di  non  conformita'  a
legge dei provvedimenti di cui al comma 1 obbligano gli organi da cui
tali atti sono emanati  a  provvedere  entro  quindici  giorni  dalla
comunicazione delle dichiarazioni di non conformita', adeguandosi  ad
esse.