Art. 6. Decadenza degli organi non ricostituiti Regime degli atti - Responsabilita' 1. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. 2. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli. 3. I titolari della competenza alla ricostituzione e nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, i presidenti degli organi collegiali sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilita' penale individuale nella condotta omissiva.