Art. 6. 
               Decadenza degli organi non ricostituiti 
                 Regime degli atti - Responsabilita' 
  1.  Decorso  il  termine  massimo  di  proroga  senza  che  si  sia
provveduto  alla  loro  ricostituzione,  gli  organi   amministrativi
decadono. 
  2. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli. 
  3. I titolari della competenza alla ricostituzione e  nei  casi  di
cui all'articolo 4, comma 2, i  presidenti  degli  organi  collegiali
sono responsabili dei danni conseguenti  alla  decadenza  determinata
dalla loro condotta, fatta in  ogni  caso  salva  la  responsabilita'
penale individuale nella condotta omissiva.