Art. 7. 
        Raccolta e tenuta dei dati sulla durata degli organi 
  1. Gli uffici titolari del potere di nomina  dei  componenti  degli
organi  di  amministrazione  attiva,  consultiva   e   di   controllo
provvedono alla tenuta e all'aggiornamento di tutti i  dati  relativi
ai  termini  di  scadenza,   proroga   e   decadenza   degli   organi
amministrativi. 
  2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri verifica  l'adempimento
dell'obbligo di cui al comma 1.