Art. 7. Raccolta e tenuta dei dati sulla durata degli organi 1. Gli uffici titolari del potere di nomina dei componenti degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo provvedono alla tenuta e all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi. 2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1.