Art. 4.
  1.  Il  corso  di  cui  all'art.  8, comma 4, della citata legge n.
1/1990   e'  rivolto  ad  integrare  le  conoscenze  teorico-pratiche
acquisite  dai soggetti individuati nei commi 1 e 3 dello stesso art.
8,  mediante  l'aggiornamento  sulle  materie indicate nel precedente
art. 3.
  2.  Il  corso  di riqualificazione professionale di cui all'art. 8,
comma  7,  della  citata  legge  n. 1/1990 e' rivolto ad integrare ed
ampliare  le  cognizioni  e  le  abilita'  relative  alle  qualifiche
parziali  gia'  possedute,  in  funzione degli obiettivi indicati nel
precedente art. 3, integrati da esperienze di laboratorio.
  3.  Al  termine  del corso di cui al precedente comma 2 deve essere
sostenuto  l'esame  per  l'accertamento  delle  abilita' e conoscenze
conseguite,  basato  su  prova di lavoro e su prova orale, al fine di
acquisire l'abilitazione professionale all'esercizio dell'attivita'.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 21 marzo 1994
                     Il Ministro dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
                               SAVONA
                Il Ministro della pubblica istruzione
                           JERVOLINO RUSSO
          Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                               GIUGNI
                      Il Ministro della sanita'
                             GARAVAGLIA
Visto, il Guardasigilli: CONSO
  Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1994
  Registro n. 1 Industria, foglio n. 21
 
          Note all'art. 4:
             -  Per il testo dell'art. 8, commi 4 e 7, della legge n.
          1/1990 si veda in nota all'art. 1.
             - Il testo dell'art. 8, commi 1  e  3,  della  legge  n.
          1/1990 e' il seguente:
             "1.  La  qualificazione  professionale  di  estetista e'
          conseguita dai soggetti che, alla data di entrata in vigore
          della presente legge:
               a) siano titolari di imprese  per  lo  svolgimento  di
          attivita'  considerate mestieri affini ai sensi dell'art. 1
          della legge 14  febbraio  1963,  n.  161,  come  sostituito
          dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142;
               b) oppure siano soci in imprese esercitate in forma di
          societa'  per  lo  svolgimento  delle attivita' di cui alla
          lettera a);
               c)  oppure  siano  direttori  di  azienda  in  imprese
          esercitate  in  forma  di societa' per lo svolgimento delle
          attivita' di cui alla lettera a).
             2. (Omissis).
            3.   La  qualificazione  professionale  di  estetista  e'
          altresi' conseguita dai dipendenti delle  imprese  indicate
          nel  comma  1,  nonche'  dai  dipendenti  di  studi  medici
          specializzati, che abbiano svolto l'attivita' di  cui  alla
          lettera  a)  del  predetto  comma  1,  per  un  periodo non
          inferiore a tre anni nel quinquennio antecedente la data di
          entrata in vigore della presente legge,  da  comprovare  in
          base ad idonea documentazione".