Art. 4. 1. Il corso di cui all'art. 8, comma 4, della citata legge n. 1/1990 e' rivolto ad integrare le conoscenze teorico-pratiche acquisite dai soggetti individuati nei commi 1 e 3 dello stesso art. 8, mediante l'aggiornamento sulle materie indicate nel precedente art. 3. 2. Il corso di riqualificazione professionale di cui all'art. 8, comma 7, della citata legge n. 1/1990 e' rivolto ad integrare ed ampliare le cognizioni e le abilita' relative alle qualifiche parziali gia' possedute, in funzione degli obiettivi indicati nel precedente art. 3, integrati da esperienze di laboratorio. 3. Al termine del corso di cui al precedente comma 2 deve essere sostenuto l'esame per l'accertamento delle abilita' e conoscenze conseguite, basato su prova di lavoro e su prova orale, al fine di acquisire l'abilitazione professionale all'esercizio dell'attivita'. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 marzo 1994 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato SAVONA Il Ministro della pubblica istruzione JERVOLINO RUSSO Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale GIUGNI Il Ministro della sanita' GARAVAGLIA Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1994 Registro n. 1 Industria, foglio n. 21
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 8, commi 4 e 7, della legge n. 1/1990 si veda in nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 8, commi 1 e 3, della legge n. 1/1990 e' il seguente: "1. La qualificazione professionale di estetista e' conseguita dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge: a) siano titolari di imprese per lo svolgimento di attivita' considerate mestieri affini ai sensi dell'art. 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142; b) oppure siano soci in imprese esercitate in forma di societa' per lo svolgimento delle attivita' di cui alla lettera a); c) oppure siano direttori di azienda in imprese esercitate in forma di societa' per lo svolgimento delle attivita' di cui alla lettera a). 2. (Omissis). 3. La qualificazione professionale di estetista e' altresi' conseguita dai dipendenti delle imprese indicate nel comma 1, nonche' dai dipendenti di studi medici specializzati, che abbiano svolto l'attivita' di cui alla lettera a) del predetto comma 1, per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, da comprovare in base ad idonea documentazione".