IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'art. 1 della legge 28 dicembre 1993, n. 562;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 aprile 1994;
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 luglio 1994;
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto  con
il Ministro dell'interno;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  Il  primo  comma  dell'art.  15  del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18  giugno  1931,  n.
773, e' sostituito dal seguente:
  "Salvo   che   il   fatto  costituisca  reato,  chiunque,  invitato
dall'autorita' di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non
si presenta nel  termine  prescritto  senza  giustificato  motivo  e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire trecentomila a lire un milione.".
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare le lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per soggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
             -  Il  testo  dell'art.  14  della  legge  n.   400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
             "Art.  14  (Decreti  legislativi).  -   1.   I   decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica  con la denominazione di 'decreto legislativo' e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
             2.  L'emanazione  del  decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
             3.   Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
             4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi,  esaminato  il  parere  ritrasmette, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni".
             - L'art. 1 della legge n. 562/1993  (Delega  al  Governo
          per la riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel
          testo  unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza e delle
          disposizioni ad esso connesse  o  complementari)  e'  cosi'
          formulato:
             "Art.  1  (Delega  al  Governo).  -  1. Il Governo della
          Repubblica e' delegato ad adottare, entro  sei  mesi  dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
          decreti  legislativi  per  la  riforma   della   disciplina
          sanzionatoria  contenuta  nel  testo  unico  delle leggi di
          pubblica sicurezza, approvato con regio decreto  18  giugno
          1931,   n.    773,  e  successive  modificazioni,  e  delle
          disposizioni ad esso connesse o  complementari,  secondo  i
          seguenti principi e criteri direttivi:
               a)  trasformare,  salvo  quanto previsto dalla lettera
          c),  in  violazioni   amministrative   le   contravvenzioni
          previste  nei  titoli  III,  IV  e V del citato testo unico
          approvato con regio decreto n. 773 del 1931,  ad  eccezione
          di  quelle  previste dagli articoli 68, 69, 70, 73, 85, 88,
          92, 102, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 114, 117, 119,  127,
          128  - in relazione all'articolo 126 - 133, 134, 135, terzo
          comma, 138, 139, 140 e 151;
               b)  trasformare  in   violazioni   amministrative   le
          contravvenzioni    previste   dagli   articoli   8   e   9,
          limitatamente alle autorizzazioni per  la  cui  mancanza  o
          inosservanza  e'  prevista una decriminalizzazione ai sensi
          del presente articolo, dall'art. 15, salvi i  casi  di  cui
          all'art.  650  del  codice penale, e dagli articoli 59 e 60
          del citato testo unico approvato con regio decreto  n.  773
          del 1931;
               c)  abrogare  gli articoli 66, 70, 73 e 213 del citato
          testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931;
               d)  trasformare  in   violazioni   amministrative   le
          contravvenzioni  previste  dal regolamento per l'esecuzione
          del  testo  unico  delle  leggi  di   pubblica   sicurezza,
          approvato  con  regio  decreto  6  maggio 1940, n.   635, e
          successive   modificazioni,   ad   eccezione   di    quelle
          concernenti  disposizioni  correlate  alle  contravvenzioni
          previste dal citato testo unico approvato con regio decreto
          n. 773 del 1931 non oggetto di decriminalizzazione ai sensi
          delle lettere a) e b);
               e)   comminare,   in   relazione   alle    fattispecie
          decriminalizzate  ai  sensi  delle  lettere a), b) e d), la
          sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire  un
          milione   e  non  superiore  a  lire  sei  milioni  per  le
          violazioni consistenti nello svolgimento di un'attivita' in
          difetto  della   prescritta   licenza   o   autorizzazione,
          prevedendo  che  tali  violazioni  comportino l'obbligo per
          l'autorita' di adottare, entro un termine da  determinarsi,
          un  provvedimento per la cessazione dell'attivita' condotta
          in  difetto  di  licenza  o   autorizzazione   o   per   la
          sospensione,  per  un  periodo  da  determinarsi, di quella
          esercitata  in  violazione  delle   prescrizioni,   e   che
          l'inosservanza  di  tale  provvedimento sia punita ai sensi
          dell'art.   650 del codice penale;  comminare  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria non inferiore a lire trecentomila
          e  non  superiore  a  lire  due  milioni per tutte le altre
          violazioni,  con  eventuale   previsione   della   sanzione
          amministrativa accessoria della sospensione fino a tre mesi
          dell'attivita'  nelle ipotesi consistenti nell'inosservanza
          delle  prescrizioni  imposte  dalla   legge   o   impartite
          dall'autorita';   trasformare  in  sanzioni  amministrative
          accessorie  le  pene  accessorie  gia'  previste   per   le
          contravvenzioni  decriminalizzate; estendere le fattispecie
          decriminalizzate di svolgimento  di  attivita'  in  difetto
          della  prescritta licenza o autorizzazione anche ai casi di
          inosservanza, ottenuta la licenza o l'autorizzazione, delle
          prescrizioni della legge o dell'autorita';
               f) coordinare le disposizioni connesse o complementari
          al citato testo unico approvato con regio  decreto  n.  773
          del 1931 ed al relativo regolamento di esecuzione approvato
          con  il  citato regio decreto n. 635 del 1940, contenute in
          leggi speciali, con le modifiche apportate ai  sensi  delle
          lettere  a),  b),  c)  e  d),  trasformando  in  violazioni
          amministrative   gli    illeciti    omogenei    a    quelli
          decriminalizzati e procedendo alle necessarie abrogazioni;
               g) individuare, in relazione a tutte le ipotesi di cui
          alle  lettere  a),  b),  c),  d),  e),  e  f) i casi in cui
          l'autorita'   puo'   o   deve    disporre    la    confisca
          amministrativa,  in  armonia con i principi di cui all'art.
          20 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
               h)  emanare  le norme di attuazione delle disposizioni
          previste dal presente articolo, le norme  di  coordinamento
          con  tutte  le altre leggi dello Stato, nonche' le norme di
          carattere transitorio; individuare  l'autorita'  competente
          ad   irrogare  le  sanzioni  amministrative  inerenti  alle
          violazioni decriminalizzate,  tenendo  conto  della  natura
          delle violazioni e delle attribuzioni delle amministrazioni
          interessate.
             2.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge  23  agosto
          1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro  di  grazia  e
          giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno.
             3. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati  ed  al
          Senato  della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi
          di cui al comma 1, al fine dell'espressione del  parere  da
          parte  delle commissioni permanenti competenti per materia.
          Le commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla  data
          dell'assegnazione.
             4.  Per  fronteggiare  le esigenze di servizio derivanti
          dall'attuazione   della   presente   legge,   il   Ministro
          dell'interno   e'   autorizzato,   anche   in  deroga  alle
          disposizioni  che  limitano  le  assunzioni  nei   pubblici
          impieghi, a bandire concorsi per la copertura delle vacanze
          comunque      determinatesi      nei     ruoli     organici
          dell'Amministrazione  civile  dell'interno  alla  data   di
          entrata  in vigore della presente legge, anche utilizzando,
          ove occorra, nel limite massimo del 20 per cento dei  posti
          disponibili,  le graduatorie dei concorsi gia' espletati da
          non oltre un triennio".
          Nota all'art. 1:
             - L'art. 15 del testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza,  approvato con R.D. n. 773/1931, come modificato
          dal decreto qui pubblicato, e' cosi' formulato:
             "Art. 15.  -  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,
          chiunque,  invitato  dall'autorita' di pubblica sicurezza a
          comparire davanti ad essa,  non  si  presenta  nel  termine
          prescritto  senza  giustificato  motivo  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  lire
          trecentomila a lire un milione.
             L'autorita'   di   pubblica   sicurezza   puo'  disporre
          l'accompagnamento, per mezzo della  forza  pubblica,  della
          persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine
          prescritto".