Art. 10.
  1.  L'art. 4 della legge 23 gennaio 1941, n. 166, e' sostituito dal
seguente:
  "Art. 4. - 1. Le violazioni all'art. 2 sono soggette alla  sanzione
amministrativa prevista per l'art. 113, comma quinto, del testo unico
delle  leggi  di  pubblica  sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773.".
 
Note all'art. 10:
             - La legge n.  166/1941  reca  norme  integrative  della
          disciplina  delle  pubbliche  affissioni. L'art. 2 di detta
          legge cosi' recita:
             "Art. 2. - L'affissione degli stampati e dei manoscritti
          in luogo pubblico o esposto al pubblico, tanto se richiesta
          da privati quanto da  Enti,  Amministrazioni  ed  Autorita'
          pubbliche,  comprese  quelle  statali,  deve  essere  fatta
          esclusivamente sulle tabelle e lamiere all'uopo disponibili
          od, in mancanza, in quei luoghi determinati  dall'Autorita'
          prefettizia  ai sensi dell'articolo unico del Regio decreto
          28 gennaio 1929VII, n. 113".
             - Il quinto comma dell'art. 113 del  testo  unico  delle
          leggi   di   pubblica  sicurezza,  approvato  con  R.D.  n.
          773/1931, prevede che: "Le  affissioni  non  possono  farsi
          fuori dei luoghi destinati dall'autorita' competente".
            Le  violazioni  di  cui  sopra,  come  pure le violazioni
          all'art. 2 della legge  n.  166/1941,  sono  soggette  alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire
          trecentomila a lire due milioni, come prevede l'art. 17-bis
          del  predetto  testo  unico,  introdotto  dall'art.  3  del
          decreto qui pubblicato.