Art. 10. 1. L'art. 4 della legge 23 gennaio 1941, n. 166, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. Le violazioni all'art. 2 sono soggette alla sanzione amministrativa prevista per l'art. 113, comma quinto, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.".
Note all'art. 10: - La legge n. 166/1941 reca norme integrative della disciplina delle pubbliche affissioni. L'art. 2 di detta legge cosi' recita: "Art. 2. - L'affissione degli stampati e dei manoscritti in luogo pubblico o esposto al pubblico, tanto se richiesta da privati quanto da Enti, Amministrazioni ed Autorita' pubbliche, comprese quelle statali, deve essere fatta esclusivamente sulle tabelle e lamiere all'uopo disponibili od, in mancanza, in quei luoghi determinati dall'Autorita' prefettizia ai sensi dell'articolo unico del Regio decreto 28 gennaio 1929VII, n. 113". - Il quinto comma dell'art. 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, prevede che: "Le affissioni non possono farsi fuori dei luoghi destinati dall'autorita' competente". Le violazioni di cui sopra, come pure le violazioni all'art. 2 della legge n. 166/1941, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni, come prevede l'art. 17-bis del predetto testo unico, introdotto dall'art. 3 del decreto qui pubblicato.