Art. 12.
  1.  Nell'art. 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, i commi da 1 a
4, sono sostituiti dai seguenti:
  "  1.  A  chiunque  eserciti  l'attivita'  di  somministrazione  al
pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione di cui all'art.
3,  ovvero  quando questa sia stata revocata o sospesa, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione
a lire sei milioni.
   2. Alla stessa sanzione sono soggette  le  violazioni  alle  altre
disposizioni della presente legge.
   3.  Nelle  ipotesi  previste  dai  commi  1  e  2, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del testo  unico
delle  leggi  di  pubblica  sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773.
   4.  L'ufficio  provinciale   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato riceve il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e applica le sanzioni amministrative.".
  2.  Nella  legge 5 dicembre 1985, n. 730, dopo l'art. 8 e' inserito
il seguente:
  "Art. 8-bis (Competenza in tema di rapporto ).  -  1.  Il  rapporto
relativo alle violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis del
testo  unico  delle  leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, consistenti nello  svolgimento  delle
attivita'  previste  dall'art.  2  in difetto di autorizzazione o con
inosservanza delle  prescrizioni  imposte  dalla  legge  o  impartite
dall'autorita'  e'  trasmesso all'ufficio provinciale dell'industria,
del  commercio   e   dell'artigianato   che   applica   le   sanzioni
amministrative.
   2.  Si  applicano  le  disposizioni  di cui agli articoli 17-ter e
17-quater  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica   sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.".
 
Note all'art. 12:
             -  La  legge  n.  287/1991  reca:  "Aggiornamento  della
          normativa sull'insediamento e sull'attivita'  dei  pubblici
          esercizi". Si trascrive il testo del relativo art. 10, come
          sopra modificato:
             "Art.   10   (Sanzioni).   -   1.  A  chiunque  eserciti
          l'attivita' di somministrazione al pubblico di  alimenti  e
          bevande  senza  l'autorizzazione  di cui all'art. 3, ovvero
          quando questa sia stata revocata o sospesa, si  applica  la
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire
          un milione a lire sei milioni.
             2. Alla stessa sanzione sono soggette le violazioni alle
          altre disposizioni della presente legge.
             3. Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, si  applicano
          le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del
          testo  unico  delle  leggi di pubblica sicurezza, approvato
          con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
             4. L'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato riceve il  rapporto  di  cui  all'art.  17
          della legge 24 novembre 1981, n. 689, e applica le sanzioni
          amministrative.
             5.  Per il mancato rispetto dei turni stabiliti ai sensi
          dell'art.  8, comma 5, il sindaco  dispone  la  sospensione
          dell'autorizzazione  di  cui  all'art. 3 per un periodo non
          inferiore a dieci giorni e non superiore  a  venti  giorni,
          che ha inizio dal termine del turno non osservato".
             Gli  articoli  17-ter  e 17-quater del testo unico della
          leggi  di  pubblica  sicurezza,  approvato  con   R.D.   n.
          773/1931,  soprarichiamati, sono stati aggiunti dall'art. 3
          del decreto qui pubblicato.
             Per il testo dell'art. 17 della  legge  n.  689/1981  si
          veda in nota all'art. 3.
             -    La   legge   n.   730/1985   reca   la   disciplina
          dell'agriturismo.
             Gli articoli 17-bis, 17-ter e 17-quater del testo  unico
          delle  leggi  di  pubblica sicurezza, approvato con R.D. n.
          773/1931,  richiamati  nell'art.  8-bis  di   detta   legge
          (introdotto  dal  presente  decreto),  sono  stati aggiunti
          dell'art. 3 del  medesimo  decreto;  l'art.  221-bis  dello
          stesso  testo  unico,  richiamato anch'esso nel citato art.
          8-bis,  e'  stato  introdotto  dall'art.  7  del   presente
          decreto.