Art. 12. 1. Nell'art. 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, i commi da 1 a 4, sono sostituiti dai seguenti: " 1. A chiunque eserciti l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione di cui all'art. 3, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni. 2. Alla stessa sanzione sono soggette le violazioni alle altre disposizioni della presente legge. 3. Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 4. L'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato riceve il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e applica le sanzioni amministrative.". 2. Nella legge 5 dicembre 1985, n. 730, dopo l'art. 8 e' inserito il seguente: "Art. 8-bis (Competenza in tema di rapporto ). - 1. Il rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, consistenti nello svolgimento delle attivita' previste dall'art. 2 in difetto di autorizzazione o con inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorita' e' trasmesso all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato che applica le sanzioni amministrative. 2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.".
Note all'art. 12: - La legge n. 287/1991 reca: "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi". Si trascrive il testo del relativo art. 10, come sopra modificato: "Art. 10 (Sanzioni). - 1. A chiunque eserciti l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione di cui all'art. 3, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni. 2. Alla stessa sanzione sono soggette le violazioni alle altre disposizioni della presente legge. 3. Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 4. L'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato riceve il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e applica le sanzioni amministrative. 5. Per il mancato rispetto dei turni stabiliti ai sensi dell'art. 8, comma 5, il sindaco dispone la sospensione dell'autorizzazione di cui all'art. 3 per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni, che ha inizio dal termine del turno non osservato". Gli articoli 17-ter e 17-quater del testo unico della leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, soprarichiamati, sono stati aggiunti dall'art. 3 del decreto qui pubblicato. Per il testo dell'art. 17 della legge n. 689/1981 si veda in nota all'art. 3. - La legge n. 730/1985 reca la disciplina dell'agriturismo. Gli articoli 17-bis, 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, richiamati nell'art. 8-bis di detta legge (introdotto dal presente decreto), sono stati aggiunti dell'art. 3 del medesimo decreto; l'art. 221-bis dello stesso testo unico, richiamato anch'esso nel citato art. 8-bis, e' stato introdotto dall'art. 7 del presente decreto.