Art. 13. 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 662, 665, 667 e 706 del codice penale; b) gli articoli 66, 70, 73, 130 e 213 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; c) gli articoli 126, 127, 128, 129, 132, 138 e 248 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; d) il terzo comma dell'art. 38 della legge 24 novembre 1981, n. 689; e) il decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50.
Note all'art. 13: - Gli articoli 662, 665, 667 e 706 del codice penale, abrogati dal decreto qui pubblicato, riguardavano, rispettivamente, norme sull'esercizio abusivo dell'arte tipografica, sulle agenzie di affari e sugli esercizi pubblici non autorizzati o vietati, sull'esecuzione abusiva di azioni destinate ad essere riprodotte col cinematografo e sul commercio clandestino di cose antiche. - Gli articoli 66, 70, 73, 130 e 213 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, abrogati dal decreto qui pubblicato, erano cosi formulati: "Art. 66. - L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi deve essere sospeso nelle ore determinate dai regolamenti locali o dalle ordinanze del sindaco". "Art. 70. - Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che possono turbare l'ordine pubblico o che sono contrari alla morale o al buon costume o che importino strazio o sevizie di animali". "Art. 73. - Non possono darsi o recitarsi in pubblico opere, drammi o ogni altra produzione teatrale che siano, dal sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda, a cui devono essere comunicati per l'approvazione, ritenuti contrari all'ordine pubblico, alla morale o ai buoni costumi. Il sottosegretario puo' sentire il parere di una commissione presieduta dal sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda, o per sua delega, dall'ispettore per il teatro, e composta: a) da un rappresentante del partito nazionale fascista; b) dal vice-presidente della corporazione dello spettacolo; c) dal capo dell'ufficio censura presso l'ispettorato del teatro; d) da un funzionario di gruppo A non inferiore al grado 6 del Ministero dell'interno, designato dal Ministero stesso; e) da un funzionario di gruppo A non inferiore al grado 6 del Ministero dell'educazione nazionale, designato dal Ministero stesso; f) da un rappresentante dei gruppi universitari fascisti, designato dal segretario del partito nazionale fascista; g) da un rappresentante del sindacato nazionale fascista autori e scrittori". "Art. 130. - I direttori di stabilimenti, i capi officina, gli inpresari, i proprietari di cave e gli esercenti di esse devono trasmettere all'autorita' locale di pubblica sicurezza l'elenco dei loro operai, entro cinque giorni dall'assunzione, col nome, cognome, eta' e comune di origine, e comunicare, nei primi cinque giorni di ogni mese, le variazioni verificatesi. I direttori, capi officina, impresari, proprietari ed esercenti predetti non possono assumere operai sforniti della carta di identita'". "Art. 213. - Chiunque porta indebitamente e pubblicamente la divisa o i distintivi di una associazione, di un ente o di un istituto, costituiti ed operanti nello Stato, e' punito con l'ammenda da lire 20.000 a 200.000. Se il fatto e' determinato da un motivo politico contrario agli ordinamenti politici costituiti nello Stato, la pena e' della reclusione da tre mesi a cinque anni e della multa da lire 600.000 a 2.000.000". - Gli articoli del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 635/1940, abrogati dal presente decreto, erano cosi' formulati: "Art. 126. - Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti che possono dar luogo a turbamenti dell'ordine pubblico o siano contrari alla morale o al buon costume. In particolare, deve essere vietata ogni rappresentazione: 1 che faccia l'apologia di un vizio o di un delitto, o che miri ad eccitare l'odio o l'avversione fra le classi sociali; 2 che offenda, anche con allusioni, la sacra persona del Re Imperatore, il Sommo Pontefice, il Capo del governo, le persone dei Ministri, le istituzioni dello Stato oppure i sovrani o i rappresentanti delle potenze estere; 3 che ecciti nelle moltitudini il disprezzo della legge o che sia contraria al sentimento nazionale o religioso o che possa turbare i rapporti internazionali; 4 che offenda il decoro o il prestigio delle autorita' pubbliche, dei funzionari e degli agenti della forza pubblica, dei militari delle forze armate, oppure la vita privata delle persone o i principi costitutivi della famiglia; 5 che si riferisca a fatti che, per la loro nefandezza, abbiano commossa la pubblica opinione; 6 che comunque, per peculiari circostanze di tempo, di luogo, o di persone, possa essere ritenuta di danno o di pericolo pubblico". "Art. 127. - Agli effetti dell'art. 73 della legge, modificato dall'art. 6 del regio decreto-legge 1 aprile 1935, n. 237, non possono darsi o recitarsi in pubblico opere, drammi ed ogni altra produzione teatrale che non siano state approvate dal Ministero della cultura popolare. Il titolare della licenza risponde della osservanza di tale disposizione ed e' tenuto a presentare ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti della forza pubblica la copia col visto originale del Ministero della cultura popolare. Il prefetto puo', a norma dell'art. 74 della legge, vietare nella propria provincia, per locali circostanze, la rappresentazione di qualunque produzione teatrale, anche se essa abbia avuta l'approvazione del Ministero della cultura popolare". "Art. 128. - Non sono consentiti trattenimenti di ipnotismo (magnetismo, mesmerismo, fascinazione), di fakirismo ed altri simili che possono recare una perturbazione nella impressionabilita' del pubblico, salvo casi in cui si tratti di giuochi innocui, a giudizio del medico provinciale. A tali spettacoli, pur riconosciuti innocui, non possono assistere i minori dei sedici anni". "Art. 129. - Tra i trattenimenti vietati a termini dell'art. 70 della legge, sono: le corse con uso di pungolo acuminato, i combattimenti tra animali, le corride il lancio delle anitre in acqua, l'uso di animali vivi per alberi di cuccagna o per bersaglio fisso e simili". "Art. 132. - A norma dell'art. 76, della legge modificata dall'art. 6, lettera d), della legge 26 aprile 1934, n. 653, l'autorizzazione all'impiego di uno o piu' fanciulli nella preparazione di un determinato spettacolo cinematografico, non puo' essere concessa dal prefetto se non quando sia stato accertato che la preparazione e lo svolgimento delle scene, nelle quali si intende impiegare i fanciulli, non abbiano luogo in ore avanzate della notte, ne' in localita' insalubri o pericolose; che l'opera da prestare, per la sua qualita' e durata, sia compatibile con l'eta' e le condizioni fisiche dei fanciulli per i quali e' chiesta l'autorizzazione; e che il soggetto della rappresentazione non sia tale da poter danneggiare moralmente i fanciulli medesimi. Prima di provvedere sulla domanda di autorizzazione, il prefetto promuove su di essa il parere del comitato di patronato per l'assistenza della maternita' e dell'infanzia della zona in cui risiedono i fanciulli da impiegare nella rappresentazione". "Art. 138. - I fanciulli minori di sedici anni non possono, a termini dell'art. 6, lettera d), della legge 26 aprile 1934, n. 653, essere impiegati in sale adibite a spettacoli cinematografici;ne' possono essere comunque impiegati in sale di trattenimenti danzanti, di varieta' o di altre rappresentazioni, salvo che si tratti di rappresentazioni, di opere liriche o drammatiche aventi scopi educativi". "Art. 248. - Le note, da comunicarsi, ai sensi dell'art. 130 della legge, all'autorita' di pubblica sicurezza dai direttori di stabilimenti, capi officina, impresari, proprietari di cave ed esercenti delle medesime, devono essere corredate dalle schede individuali degli operai assunti al lavoro. Sono dispensati dall'inviare le note e le schede di cui all'articolo precedente gli stabilimenti delle pubbliche amministrazioni e le aziende il cui personale e' sottoposto ad uno stato giuridico secondo le norme del diritto pubblico". - Il terzo comma dell'art. 38 della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale), abrogato dal decreto qui' pubblicato, prevedeva che: "La somma dovuta e' da lire duecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, da lire centomila a lire un milione per la violazione degli articoli 121, 180, 181, e 186 del regolamento di pubblica sicurezza". - Il D.Lgs. n. 50/1948 recava: "Sanzioni per omessa denuncia di stranieri e apolidi".