Art. 13.
  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
    a) gli articoli 662, 665, 667 e 706 del codice penale;
    b) gli articoli 66, 70, 73, 130 e 213 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773;
    c)  gli  articoli  126,  127,  128,  129,  132,  138  e  248  del
regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.  773,
delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,  approvato con regio decreto 6
maggio 1940, n. 635;
    d) il terzo comma dell'art. 38 della legge 24 novembre  1981,  n.
689;
    e) il decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50.
 
Note all'art. 13:
             -  Gli  articoli  662, 665, 667 e 706 del codice penale,
          abrogati  dal   decreto   qui   pubblicato,   riguardavano,
          rispettivamente,  norme  sull'esercizio  abusivo  dell'arte
          tipografica, sulle  agenzie  di  affari  e  sugli  esercizi
          pubblici non autorizzati o vietati, sull'esecuzione abusiva
          di  azioni destinate ad essere riprodotte col cinematografo
          e sul commercio clandestino di cose antiche.
             - Gli articoli 66, 70, 73, 130 e  213  del  testo  unico
          delle  leggi  di  pubblica sicurezza, approvato con R.D. n.
          773/1931, abrogati dal decreto qui pubblicato,  erano  cosi
          formulati:
             "Art.  66.  -  L'esercizio  di  professioni  o  mestieri
          rumorosi  o  incomodi  deve  essere   sospeso   nelle   ore
          determinate  dai  regolamenti  locali o dalle ordinanze del
          sindaco".
             "Art. 70. - Sono vietati gli spettacoli o  trattenimenti
          pubblici  che  possono turbare l'ordine pubblico o che sono
          contrari alla morale o al  buon  costume  o  che  importino
          strazio o sevizie di animali".
             "Art.  73.  -  Non possono darsi o recitarsi in pubblico
          opere, drammi o ogni altra produzione teatrale  che  siano,
          dal sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda,
          a cui devono essere comunicati per l'approvazione, ritenuti
          contrari  all'ordine  pubblico,  alla  morale  o  ai  buoni
          costumi.
             Il  sottosegretario  puo'  sentire  il  parere  di   una
          commissione  presieduta dal sottosegretario di Stato per la
          stampa e la propaganda, o per  sua  delega,  dall'ispettore
          per il teatro, e composta:
               a)   da   un   rappresentante  del  partito  nazionale
          fascista;
               b)  dal  vice-presidente  della   corporazione   dello
          spettacolo;
               c)  dal capo dell'ufficio censura presso l'ispettorato
          del teatro;
               d) da un funzionario di  gruppo  A  non  inferiore  al
          grado 6 del Ministero dell'interno, designato dal Ministero
          stesso;
               e)  da  un  funzionario  di  gruppo A non inferiore al
          grado 6 del Ministero dell'educazione nazionale,  designato
          dal Ministero stesso;
               f)   da  un  rappresentante  dei  gruppi  universitari
          fascisti, designato dal segretario  del  partito  nazionale
          fascista;
               g)   da  un  rappresentante  del  sindacato  nazionale
          fascista autori e scrittori".
             "Art.  130.  -  I  direttori  di  stabilimenti,  i  capi
          officina,  gli  inpresari,  i  proprietari  di  cave  e gli
          esercenti di esse devono trasmettere  all'autorita'  locale
          di  pubblica  sicurezza  l'elenco  dei  loro  operai, entro
          cinque giorni dall'assunzione, col nome,  cognome,  eta'  e
          comune di origine, e comunicare, nei primi cinque giorni di
          ogni mese, le variazioni verificatesi.
             I  direttori,  capi  officina, impresari, proprietari ed
          esercenti predetti non  possono  assumere  operai  sforniti
          della carta di identita'".
             "Art.    213.   -   Chiunque   porta   indebitamente   e
          pubblicamente la divisa o i distintivi di una associazione,
          di un ente o di un istituto, costituiti ed  operanti  nello
          Stato, e' punito con l'ammenda da lire 20.000 a 200.000.
             Se  il  fatto  e'  determinato  da  un  motivo  politico
          contrario agli ordinamenti politici costituiti nello Stato,
          la pena e' della reclusione da tre mesi  a  cinque  anni  e
          della multa da lire 600.000 a 2.000.000".
             -  Gli  articoli del regolamento di esecuzione del testo
          unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D.
          n. 635/1940, abrogati dal  presente  decreto,  erano  cosi'
          formulati:
             "Art. 126. - Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti
          che  possono  dar luogo a turbamenti dell'ordine pubblico o
          siano contrari alla morale o al buon costume.
             In    particolare,    deve    essere    vietata     ogni
          rappresentazione:
              1  che faccia l'apologia di un vizio o di un delitto, o
          che miri ad eccitare l'odio o l'avversione  fra  le  classi
          sociali;
              2  che  offenda,  anche con allusioni, la sacra persona
          del Re Imperatore, il Sommo Pontefice, il Capo del governo,
          le persone dei Ministri, le istituzioni dello Stato  oppure
          i sovrani o i rappresentanti delle potenze estere;
              3 che ecciti nelle moltitudini il disprezzo della legge
          o  che  sia contraria al sentimento nazionale o religioso o
          che possa turbare i rapporti internazionali;
              4 che offenda il decoro o il prestigio delle  autorita'
          pubbliche,  dei  funzionari  e  degli  agenti  della  forza
          pubblica, dei militari delle forze armate, oppure  la  vita
          privata  delle  persone  o  i  principi  costitutivi  della
          famiglia;
              5 che si riferisca a fatti che, per la loro nefandezza,
          abbiano commossa la pubblica opinione;
              6  che comunque, per peculiari circostanze di tempo, di
          luogo, o di persone, possa essere ritenuta di  danno  o  di
          pericolo pubblico".
             "Art.  127.  -  Agli  effetti  dell'art. 73 della legge,
          modificato dall'art. 6 del  regio  decreto-legge  1  aprile
          1935,  n.  237,  non  possono darsi o recitarsi in pubblico
          opere, drammi ed ogni altra  produzione  teatrale  che  non
          siano state approvate dal Ministero della cultura popolare.
             Il  titolare  della licenza risponde della osservanza di
          tale  disposizione  ed  e'  tenuto  a  presentare  ad  ogni
          richiesta  degli  ufficiali  e  degli  agenti  della  forza
          pubblica la copia col visto originale del  Ministero  della
          cultura popolare.
             Il  prefetto  puo',  a  norma  dell'art. 74 della legge,
          vietare nella propria provincia, per locali circostanze, la
          rappresentazione di qualunque produzione teatrale, anche se
          essa abbia avuta l'approvazione del Ministero della cultura
          popolare".
             "Art.  128.  -  Non  sono  consentiti  trattenimenti  di
          ipnotismo   (magnetismo,   mesmerismo,   fascinazione),  di
          fakirismo  ed  altri  simili   che   possono   recare   una
          perturbazione  nella impressionabilita' del pubblico, salvo
          casi in cui si tratti di giuochi innocui,  a  giudizio  del
          medico provinciale.
             A tali spettacoli, pur riconosciuti innocui, non possono
          assistere i minori dei sedici anni".
             "Art.  129.  -  Tra  i  trattenimenti  vietati a termini
          dell'art. 70 della legge, sono: le corse con uso di pungolo
          acuminato, i  combattimenti  tra  animali,  le  corride  il
          lancio  delle  anitre  in  acqua, l'uso di animali vivi per
          alberi di cuccagna o per bersaglio fisso e simili".
             "Art.  132.  -  A  norma  dell'art.  76,   della   legge
          modificata  dall'art.  6, lettera d), della legge 26 aprile
          1934, n. 653, l'autorizzazione all'impiego di  uno  o  piu'
          fanciulli  nella  preparazione di un determinato spettacolo
          cinematografico, non puo' essere concessa dal  prefetto  se
          non  quando  sia  stato  accertato che la preparazione e lo
          svolgimento delle scene, nelle quali si intende impiegare i
          fanciulli, non abbiano luogo in ore avanzate  della  notte,
          ne'  in  localita'  insalubri  o pericolose; che l'opera da
          prestare, per la sua qualita' e durata, sia compatibile con
          l'eta' e le condizioni fisiche dei fanciulli per i quali e'
          chiesta  l'autorizzazione;  e   che   il   soggetto   della
          rappresentazione   non   sia   tale  da  poter  danneggiare
          moralmente i fanciulli medesimi.
             Prima di provvedere sulla domanda di autorizzazione,  il
          prefetto  promuove  su  di  essa  il parere del comitato di
          patronato per l'assistenza della maternita' e dell'infanzia
          della zona in cui risiedono i fanciulli da impiegare  nella
          rappresentazione".
             "Art.  138.  -  I  fanciulli  minori  di sedici anni non
          possono, a termini dell'art. 6, lettera d), della legge  26
          aprile  1934,  n.  653,  essere impiegati in sale adibite a
          spettacoli  cinematografici;ne'  possono  essere   comunque
          impiegati  in sale di trattenimenti danzanti, di varieta' o
          di   altre   rappresentazioni,   salvo  che  si  tratti  di
          rappresentazioni, di opere  liriche  o  drammatiche  aventi
          scopi educativi".
             "Art. 248. - Le note, da comunicarsi, ai sensi dell'art.
          130  della  legge,  all'autorita' di pubblica sicurezza dai
          direttori  di  stabilimenti,  capi   officina,   impresari,
          proprietari  di  cave  ed  esercenti delle medesime, devono
          essere corredate  dalle  schede  individuali  degli  operai
          assunti al lavoro.
             Sono  dispensati dall'inviare le note e le schede di cui
          all'articolo precedente gli  stabilimenti  delle  pubbliche
          amministrazioni e le aziende il cui personale e' sottoposto
          ad  uno  stato  giuridico  secondo  le  norme  del  diritto
          pubblico".
             - Il terzo comma dell'art. 38 della  legge  n.  689/1981
          (Modifiche  al  sistema  penale), abrogato dal decreto qui'
          pubblicato, prevedeva che: "La  somma  dovuta  e'  da  lire
          duecentomila  a  lire  due  milioni per la violazione degli
          articoli 121 e 124 del testo unico delle leggi di  pubblica
          sicurezza,  da  lire  centomila  a  lire  un milione per la
          violazione  degli  articoli  121,  180,  181,  e  186   del
          regolamento di pubblica sicurezza".
             -  Il  D.Lgs.  n.  50/1948  recava: "Sanzioni per omessa
          denuncia di stranieri e apolidi".