Art. 14.
  1.  Le  disposizioni  del presente decreto legislativo si applicano
anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata  in
vigore  determinata  dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento
penale sia stato definito.
  2. L'autorita' giudiziaria  dispone  la  trasmissione  al  prefetto
competente   degli   atti   del  procedimento  penale  relativi  alle
violazioni depenalizzate.
  3. Dalla data di ricezione degli atti, decorre il  termine  per  la
notificazione  prevista  dall'art.  14, secondo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689.
  4. Resta salva la confisca nei casi in cui e' applicabile  a  norma
dell'art.   17-sexies   del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, approvato con  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,
introdotto dall'art. 3 del presente decreto.
 
Note all'art. 14:
             -  Il secondo comma dell'art. 14 della legge n. 689/1981
          (Modifiche al sistema  penale)  prevede  che:  "Se  non  e'
          avvenuta  la contestazione immediata per tutte o per alcune
          delle   persone   indicate   nel   comma   precedente   (il
          trasgressore  ovvero  la  persona  obbligata  in  solido al
          pagamento della somma dovuta per  la  violazione,  n.d.r.),
          gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
          interessati residenti nel territorio della Repubblica entro
          il   termine   di  novanta  giorni  e  a  quelli  residenti
          all'estero entro  il  termine  di  trecentosessanta  giorni
          dall'accertamento".
             -  L'art.  17-sexies  del  testo  unico  delle  leggi di
          pubblica sicurezza, approvato  con  R.D.  n.  773/1931,  e'
          stato introdotto dall'art. 3 del decreto qui pubblicato.