Art. 14. 1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito. 2. L'autorita' giudiziaria dispone la trasmissione al prefetto competente degli atti del procedimento penale relativi alle violazioni depenalizzate. 3. Dalla data di ricezione degli atti, decorre il termine per la notificazione prevista dall'art. 14, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 4. Resta salva la confisca nei casi in cui e' applicabile a norma dell'art. 17-sexies del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall'art. 3 del presente decreto.
Note all'art. 14: - Il secondo comma dell'art. 14 della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale) prevede che: "Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente (il trasgressore ovvero la persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione, n.d.r.), gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento". - L'art. 17-sexies del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, e' stato introdotto dall'art. 3 del decreto qui pubblicato.