Art. 15.
  1.  Il  presente  decreto  legislativo  entra  in  vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 13 luglio 1994
                              SCALFARO
                                  BERLUSCONI,      Presidente     del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  BIONDI,  Ministro   di   grazia   e
                                  giustizia
                                  MARONI, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: BIONDI