Art. 2.
  1.  L'art.  17  del  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  17.  -  1.  Salvo  quanto  previsto  dall'art.  17-bis,   le
violazioni  alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non
e' stabilita una pena  od  una  sanzione  amministrativa  ovvero  non
provvede  il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi
o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.
   2. Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall'art.
17-bis, le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformita' alle
leggi, dai  prefetti,  questori,  ufficiali  distaccati  di  pubblica
sicurezza o sindaci.".
 
Nota all'art. 2:
             -  L'art.  17-bis  e'  stato  aggiunto  dall'art.  3 del
          decreto qui pubblicato.